COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal giocatore Ledda Salvatore ( tesserato G.S. Monte Alma ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara Monte Alma / Valledoria del 13.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal giocatore Ledda Salvatore ( tesserato G.S. Monte Alma ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara Monte Alma / Valledoria del 13.03.2005. Il calciatore della società Monte Alma Ledda Salvatore chiede sia ridotta la squalifica fino al 31.03.2006 inflittagli dal Giudice Sportivo perché ritenuto responsabile, dopo la convalida di una rete alla squadra avversaria, di essersi scagliato contro l’arbitro spingendolo, tentando di sferrargli dei calci, uno dei quali andava a segno, insultandolo, minacciandolo e impedendo la ripresa del gioco per circa un minuto. Lo stesso reclamante, sentito nell’odierna seduta, confermando il contenuto del reclamo, assume che i fatti così come descritti dal direttore di gara non rispondono completamente al vero. In particolare il Ledda riferisce di non aver spintonato l’arbitro e tantomeno di averlo colpito con un calcio; lo stesso giocatore ammette parzialmente l’addebito, riconoscendo di aver proferito frasi ingiuriose all’arbitro, senza mai minacciarlo. Il direttore di gara, ritualmente convocato, non si presentava a questa Commissione Disciplinare. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni del giocatore Ledda, il reclamo deve trovare parziale accoglimento. Le attestazioni del giocatore Ledda, che, come detto, ha parzialmente riconosciuto gli addebiti, non sono completamente smentite dal referto arbitrale, non particolarmente preciso né circostanziato. In particolare, manca ogni riferimento alle modalità con le quali il direttore di gara sarebbe stato colpito dal Ledda e le eventuali conseguenze. Inoltre, le frasi minacciose indicate in referto lasciano intendere che tra il direttore di gara ed il giocatore sia comunque rimasta una distanza apprezzabile. Per tutte le suesposte ragioni, la Commissione ritiene di poter accedere alla richiesta del reclamante anche in considerazione della non precisa e circostanziata ricostruzione degli atti antiregolamentari. Tutto ciò premesso, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Ledda Salvatore fino al 30.09.2005. Dispone la restituzione della tassa.
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