COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORTOLI’ 1953 ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 24.03.2005. Gara Sant’Elena / Tortolì 1953 del 20.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORTOLI’ 1953 ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 24.03.2005. Gara Sant’Elena / Tortolì 1953 del 20.03.2005. La reclamante chiede siano annullate e/o ridotte le squalifiche inflitte al giocatore Griffo Leonardo ed all’allenatore Ravot Antonio; - - il primo squalificato fino al 31.03.2006 perché ritenuto responsabile, in occasione dell’espulsione per un fallo di gioco, di essersi avvicinato minacciosamente all’arbitro, di averlo colpito violentemente al petto cagionandogli intenso dolore e di averlo insultato trivialmente; successivamente, dopo aver lasciato il terreno di gioco ed essersi sistemato dietro la recinzione, di aver protestato contro una decisione arbitrale scuotendo la rete tentando di scavalcarla e, nel contempo, di aver indirizzato alla terna arbitrale ulteriori ingiurie e gravi minacce; infine, al termine della gara, di essere entrato indebitamente nello spogliatoio arbitrale protestando ancora per l’espulsione con volgari espressioni; - - il secondo, già squalificato fino al 31.03.2005, squalificato fino al 10.05.2005 perché ritenuto responsabile, sostando in prossimità degli spogliatoi, di aver inveito per gran parte della gara contro la terna arbitrale con continui e triviali insulti e di aver incitato i propri giocatori al gioco provocatorio e violento nei confronti degli avversari. La società Tortolì 1953 sostiene che i propri tesserati non si sono resi responsabili dei fatti loro ascritti e spiega che il giocatore Griffo Leonardo ha posto in essere un’azione di censurabile protesta conseguente ad un tentativo, tanto ingenuo quanto istintivo e concitato, di voler impedire all’arbitro l’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria ma esclude decisamente che abbia avuto intenti di volontaria aggressione nei confronti del direttore di gara. L’arbitro, che si dirigeva di corsa verso il centro dell’area andò ad impattare contro il giocatore Griffo che parimenti di corsa, ma proveniente da direzione diversa, si era frapposto tra l’arbitro ed il dischetto del rigore. Per quanto attiene i contestati successivi comportamenti antiregolamentari la reclamante nulla dice ma si limita a confermare che il proprio tesserato, a fine gara, si sarebbe affacciato allo spogliatoio arbitrale per chiedere spiegazioni in ordine all’accaduto ma sarebbe stato licenziato con acredine dal direttore di gara che avrebbe rivolto allo stesso una frase tanto scurrile quanto minacciosa. Circa il comportamento dell’allenatore Ravot Antonio, la società Tortolì 1953 esclude con decisione che questi abbia inveito contro la terna arbitrale e incitato i propri giocatori al gioco scorretto; il responsabile delle invettive sarebbe stato un dirigente della società Sant’Elena che si trovava a pochi metri dal Ravot. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha integralmente confermato il proprio referto ed il supplemento ad esso allegato. E’ inoltre comparso il presidente della società Tortolì 1953, il quale ha a sua volta insistito nel reclamo. La Commissione, con riferimento alla squalifica inflitta a Griffo Leonardo, rileva quanto segue. La descrizione degli atti posti in essere dal giocatore, così come contenuta nel referto e nel supplemento, comprova gli addebiti nelle diverse fasi descritte. La portata dell’addebito principale, consistito nel colpo col petto, conseguente all’espulsione, pur tenuto conto delle conseguenze dolorose provocate sulla persona del direttore di gara, va tuttavia ridimenzionata nei limiti di una scomposta, quanto deprecabile reazione alla decisione arbitrale, sicuramente andata oltre le intenzioni dell’autore. Tali considerazioni conseguono dal carattere dell’atto ( spinta col petto contro quello dell’arbitro), accentuato, ragionevolmente, nei suoi effetti, dalla corporatura del calciatore e dal fatto che egli sia giunto di corsa. L’entità della squalifica va di conseguenza ridotta, in riferimento alla ricostruzione ed interpretazione dell’espisodio, anche se seguito dalle gravi intemperanze, come da dispositivo. Quanto alla squalifica inflitta all’allenatore Ravot Antonio, la dettagliata descrizione fornita dall’arbitro non lascia dubbi sull’attribuibilità del comportamento e sulla congruità della sanzione inflitta. Risulta infatti provato come egli si sia reso responsabile delle espressioni triviali all’indirizzo della terna arbitrale e dell’incitamento al gioco provocatorio rivolto ai propri giocatori. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) 1) di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Griffo Leonardo fino al 30 ottobre 2005; 2) 2) di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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