COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara Villanovatulo / Bosa del 13.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. VILLANOVATULO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara Villanovatulo / Bosa del 13.03.2005. In data 18 marzo 2005 la società Villanovatulo ha preannunciato reclamo, richiedendo copia del referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe. Rilevato che alla richiesta degli atti non ha fatto seguito la tempestiva proposizione del reclamo, secondo i termini di cui all’articolo 34 del Codice di Giustizia Sportiva, la Commissione Disciplinare DICHIARA inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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