COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. MARACANA’( Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 05.04.2005. Gara Bianco e Nero / Maracanà del 01.04.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare C.S. MARACANA’( Campionato regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 05.04.2005. Gara Bianco e Nero / Maracanà del 01.04.2005. La società sportiva Maracanà con lettera inviata in data 08.04.2005 chiedeva che la Commissione ascoltasse i propri tesserati Dotta e Loja in merito alla squalifica loro inflitta, non ritenendo assolutamente reali i fatti descritti nel Comunicato Ufficiale. L’atto di cui sopra, ad avviso della Commissione, non può ritenersi un valido reclamo in quanto del tutto privo di motivazioni e perciò inammissibile ai sensi dell’art. 29, comma 6 del C.G.S.. Per questi motivi la Commissione DELIBERA l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società Maracanà avverso la squalifica dei giocatori Dotta e Loja e dispone l’addebito della tassa.
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