COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.S.R.C. Boikos e calciatore Mannino Lillo per violazione art. 1, c.1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 30/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.S.R.C. Boikos e calciatore Mannino Lillo per violazione art. 1, c.1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 30/B Con nota del 3.2.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto per avere la Società utilizzato il calciatore Mannino Lillo e questi accettato di partecipare, in occasione della gara Boikos/Progresso 2002 del 18.12.2004, senza averne prima formalizzato il tesseramento, e malgrado detto calciatore sia squalificato a tutto il 18.12.2009; Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 22.2.2005, celebrata nella contumacia dei deferiti; in assenza di note difensive e rilevato che, in effetti risulta che la effettiva utilizzazione del calciatore nelle fila della Società in assenza di tesseramento; che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40, p.4 N.O.I.F. e 1 C.G.S.; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società A.S.R.C. Boikos l’ammenda di Euro 500,00 di squalificare il calciatore Mannino Lillo (classe 1973 e matricola 2.749.164), a tutto il 18.01.2010, sanzione inflitta in continuazione a quella in fase di espiazione e scadente il 18.12.2009; Il presente provvedimento va comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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