COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SOMMATINO CALCIO (CL) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA SOMMATINO/TRIANCRIA GELA dell’8.3.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIR. H) – Proc. n° 218/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. SOMMATINO CALCIO (CL) – (posizione irregolare calciatori vari – GARA SOMMATINO/TRIANCRIA GELA dell’8.3.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIR. H) – Proc. n° 218/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Dierna Luciano, Maddiona Angelo e Smecca Angelo, schierati dalla Società Triancria Gela nella gara prima indicata, sebbene squalificati;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
I calciatori Dierna Luciano, Maddiona Angelo e Smecca Angelo avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto non partecipando alla gara Triancria Gela/Enna del 1.3.2005 hanno scontato la sanzione disciplinare che era stata loro inflitta e resa nota con C.U. n° 58 del 25.2.2005;
Alla gara sopra indicata la Società Enna non si è presentata ed ha inoltrato reclamo che il Giudice Sportivo ha respinto (C.U. n° 62 dell’11.3.2005) con la conseguente assegnazione della gara stessa, vinta 3-0, alla Società Trinacria Gela;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa, pari ad Euro 130,00, non inviata.
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