COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PRO MENDE (ME) – (avverso squalifica calciatore Buzzanca Carmelo per tre gare – GARA ATLETICO PRO MENDE/ACICATENA del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 215/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. ATLETICO PRO MENDE (ME) – (avverso squalifica calciatore Buzzanca Carmelo per tre gare – GARA ATLETICO PRO MENDE/ACICATENA del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 215/A –
L’arbitro della gara a margine indicata espelleva al 12’ del s.t. il calciatore Buzzanca Carmelo della Soc. Atl. Pro Mende per aver colpito un avversario con una forte gomitata al volto;
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale infliggeva al calciatore “de qua” la squalifica per tre gare con la seguente motivazione “Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”.
Avverso tale decisione ha presentato appello la Società Atletico Pro Mende dando una versione propria dei fatti sulla base della quale chiede una riduzione della squalifica;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il fatto contestato risulta dal rapporto di gara, però manca l’indicazione di qualsivoglia conseguenza nascente dall’atto descritto;
Ciò induce questa Decidente a determinare la squalifica come in dispositivo;
Pertanto;
DELIBERA:
di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Buzzanca Carmelo della Società Atletico Pro Mende;
Per l’effetto senza addebito di tassa.
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