COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. LICATA CALCIO (AG) – (avverso inibizione Sig. Lo Vullo Gaetano fino al 31..3.2006 e squalifica al Sig. Consagra Angelo fino al 31.12.2005 – GARA CAMPOBELLO/LICATA del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 216/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. LICATA CALCIO (AG) – (avverso inibizione Sig. Lo Vullo Gaetano fino al 31..3.2006 e squalifica al Sig. Consagra Angelo fino al 31.12.2005 – GARA CAMPOBELLO/LICATA del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 216/A – Il Giudice Sportivo con provvedimenti pubblicati sul C.U. n° 61 del 6.3.2005, nell’ambito del campionato di Eccellenza, statuiva i seguenti provvedimenti disciplinari per i fatti accaduti nella gara di cui in epigrafe: - squalifica fino al 31.12.2005 al Sig. Consagra Angelo (Allenatore Licata), per “contegno offensivo nei confronti di ufficiali di gara; nonchè per avere affermato con violenza il polso destro di un A.A. e poi colpito con una manata l’arbitro ed assunto contegno offensivo nei confronti di quest’ultimo, dopo l’allontanamento” ; - inibizione fino al 31.3.2006 al Sig. Vullo Gaetano (collaboratore della Società Licata) per “contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un ufficiale di gara e per avere afferrato per un braccio un A.A., nonchè per avere, a fine gara, attinto con uno sputo al viso il predetto A.A.” Avverso tali provvedimenti ha presentato rituale appello la Società Licata. La ricorrente, riconoscendo “l’innegabile gravità dell’infrazione” commessa dai propri tesserati, sostiene che i fatti addebitati sono da ritenere “accidentali” e “non volontari”; Ricorda i trascorsi degli stessi per avere essi militato in campionati di Serie A, B, C con condotta esemplare; Invoca attenuanti per le provocazioni che i componenti della panchina avversaria hanno posto in essere, durante la gara, nei confronti dei sanzionati; Pertanto, chiede di annullare i provvedimenti disciplinari per i propri tesserati e in via subordinata di ridurli sensibilmente. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: L’invocata “accidentalità” non può essere sostenuta, stante le modalità nelle quali si sono realizzate i censurati comportamenti evidenziati in maniera particolareggiata, chiara ed inequivocabile negli atti ufficiali di gara; Disattese le motivazioni rappresentate nel gravame a difesa dei propri tesserati con espresso richiamo ai decorsi professionali degli stessi tesserati; Le invocate provocazioni non giustificano in ogni caso i comportamenti antiregolamentari legittimamente addebitati ai tesserati interessate all’appello oggi in esame; Va altresì disattesa la lamentata gravità dei provvedimenti impugnati stante, a dire della stessa ricorrente che “i fatti e accadimenti verificatisi, integrano gli estremi della violazione delle norme contemplate nel codice di giustizia sportiva, quindi censurabili; Nel merito si osserva che il comportamento consumato dal Sig. Consagra Angelo, proprio per la funzione che riveste (allenatore), va censurato nella misura adeguata così come statuito in 1° esame, sanzione che in questa sede si condivide; Uguale osservazione vale per il dirigente Sig. Lo Vullo Gaetano per quanto dallo stesso posto in essere in violazione di norme sancite dal Codice di Giustizia Sportiva con particolare riguardo all’atto spregevole consumato in danno di un collaboratore ufficiale di linea; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00, alla Società Ass. Calcio Licata.
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