COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIB. CERAMI (EN) – (avverso squalifica calciatori Schillaci Pierangelo fino al 31.10.2005, Stivala Salvatore per quattro gare, Berna Nasca Giuseppe per tre gare – GARA SERRADIFALCO/LIB. CERAMI DEL 13.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 223/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIB. CERAMI (EN) – (avverso squalifica calciatori Schillaci Pierangelo fino al 31.10.2005, Stivala Salvatore per quattro gare, Berna Nasca Giuseppe per tre gare – GARA SERRADIFALCO/LIB. CERAMI DEL 13.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 223/A – La Società appellante chiede riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori indicati, riconoscendone censurabile la condotta, non giustificabile ma scaturente da palese errore tecnico. Evidenzia altresì che si sia trattato di sole aggressioni verbali senza conseguenza di danno fisico o altro a carico del Direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Il provvedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti di gara, che costituiscono piena prova a norma di regolamento; 2) Affermata, pertanto, la situazione di fatto quale risulta dalla descrizione fornita dal Direttore di gara e dal Commissario di Campo, può osservarsi che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono adeguate alla condotta assunta dai tesserati indicati. 3) A nulla rileva il fatto che non siano derivate più gravi conseguenze, posto che tale circostanza è stata considerata nella determinazione delle sanzioni, tenendo conto altresì che nel caso del calciatore Schillaci, oltre al contegno offensivo e minaccioso, è stato individuato ed ascritto un atteggiamento di iniziale poco contenuta protesta violenta. P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it