COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MINEO (CT) – avverso squalifica calciatore Cappadonna Fausto per cinque gare – GARA MINEO/FERLA del 13.03.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “F” – C.U. n. 63 del 22.03.2005) – Proc. n. 231/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. MINEO (CT) – avverso squalifica calciatore Cappadonna Fausto per cinque gare – GARA MINEO/FERLA del 13.03.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “F” – C.U. n. 63 del 22.03.2005) – Proc. n. 231/A
Con appello ritualmente proposto, l’A.S. Mineo si duole della eccessività della sanzione in oggetto, ritenendo il proprio calciatore reo di un “contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro”, ma non certo di tentativo di aggressione nei confronti del medesimo.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed in particolare il referto arbitrale, dal quale si evince incontestabilmente sia la condotta irriguardosa ed offensiva che il tentativo di aggressione posto in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro.
Su tale tentativo, posta la dinamica riferita in detto atto, non vi sono dubbi di sorta, attesa la inequivocabilità del comportamento descritto.
Pertanto, si appalesa corretta e da condividere la rubricazione della condotta operata dal Giudice Sportivo, nonchè la sanzione dallo stesso irrogata;
P.T.M.
DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto, confermando in toto la impugnata decisione;
con addebito della relativa tassa di Euro 130,00 non versata.
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