COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BIG SPORT SAN GREGORIO PAPA di Palermo – (avverso squalifica calciatore Muliello Francesco per quattro gare – GARA BIG SPORT S.GREGORIO PAPA/MISTRAL MEETING DEL 12.03.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 – C.U. N. 33 C/5 del 16.03.2005) – Proc. n. 232/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. BIG SPORT SAN GREGORIO PAPA di Palermo – (avverso squalifica calciatore Muliello Francesco per quattro gare – GARA BIG SPORT S.GREGORIO PAPA/MISTRAL MEETING DEL 12.03.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 – C.U. N. 33 C/5 del 16.03.2005) – Proc. n. 232/A
Con appello ritualmente proposto la Pol. Big Sport San Gregorio Papa si duole della eccessività della squalifica inflitta al proprio tesserato Sig. Muliello Francesco, reo soltanto, a detta dell’appellante, di un “contegno” e non di aggressione;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, ed in particolare il referto arbitrale, dal quale si evince incontestabilmente la condotta ascritta al calciatore in oggetto, per altro correttamente rubricata dal Giudice Sportivo, osserva, però che dal medesimo atto non è dato trarre alcuna conseguenza dal comportamento in esame, per cui si ritiene potere sanzionare il calciatore Muliello con più ridotta squalifica;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento dell’appello come sopra proposto, di determinare la squalifica del calciatore Muliello Francesco per tre gare;
senza addebito di tassa alcuna.
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