COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIB. CERAMI – (posizione irregolare calciatore – GARA LIB CERAMI/SAN SEBASTIANO del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 226/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
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Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. LIB. CERAMI – (posizione irregolare calciatore – GARA LIB CERAMI/SAN SEBASTIANO del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 226/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Augello Domenico, nato l’11.9.1986, schierato dalla Società San Sebastiano nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Augello Domenico, nato l’11.9.1986 aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto la sanzione disciplinare della squalifica per una gara – C.U. n° 63 del 16.3.2005 – in relazione alla espulsione del campo durante la gara del 9.3.2005 è stata scontata dallo stesso, non partecipando alla gara S.Sebastiano/G.La Pira del 13.3.2005, prima gara ufficiale successiva all’espulsione;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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