COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D SOLICCHIATA di Castiglione di Sicilia (posizione irregolare calciatori vari – GARA A.SD. SOLICCHIATA/ALL BLAKS del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 45/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D SOLICCHIATA di Castiglione di Sicilia (posizione irregolare calciatori vari – GARA A.SD. SOLICCHIATA/ALL BLAKS del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 45/B – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Scalia Alfio, nato il 17.2.1974, Messina Antonino, nato il 25.5.1972, Alì Salvatore, nato il 3.5.1972, e Valalstro Mario, nato il 20.4.1966, schierati dalla Società All Blaks nella gara prima indicata, in violazione delle norme che regolano la partecipazione dei “fuori quota”; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: La Società All Blaks in violazione delle norme che regolano la partecipazione alla gara di Terza categoria che prevedono la utilizzazione di tre calciatori nati dall’1.1.1975 – come reso noto dal Comitato Regionale e riportate dal C.U. n° 13 del 22.12.2004 dal Comitato Provinciale di Catania – dispone, altresì, detta norma che “nella distinta presentata all’arbitro, prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 (tre) calciatori nati prima dell’1.1.1975, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara”. Considerato quanto precede;Rilevato che la distinta calciatori presentata all’arbitro della gara in esame dalla Società All Blaks includeva n° 4 (quattro calciatori nati prima dell’1.1.1975 – i cui nomi sono segnati in premessa – e ciò in violazione delle norme sopra riportate, che prevedono per tale infrazione l’applicazione dell’art. 12 – comma 5 – C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società All Blaks la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Vinciprova Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 1.5.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it