COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) – (avverso squalifica calciatore Morsello Salvatore al 31.03.2006 e Armato Ignazio fino al 31.01.2006 – GARA BORGATA TERRENOVE/IL GABBIANO del 27.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. H) – Proc. n. 225/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) – (avverso squalifica calciatore Morsello Salvatore al 31.03.2006 e Armato Ignazio fino al 31.01.2006 – GARA BORGATA TERRENOVE/IL GABBIANO del 27.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. H) – Proc. n. 225/A
Letto l’appello proposto dalla Società ricorrente che risulta inviato in data 17.03.2005 a seguito del C.U. n. 59 del 2.03.2005 questa Decidente preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 C.G.S.;
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito;
sentito il legale rappresentante della Società appellante Sig. Pietro De Vincenzo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto;
di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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