COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.P.D. FRIGINTINI (RG) – (avverso squalifica calciatore Zocco Giuseppe fino al 30.09.2006 – GARA DONNALUCATA/FRIGINTINI del 20.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. D – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 242/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.P.D. FRIGINTINI (RG) – (avverso squalifica calciatore Zocco Giuseppe fino al 30.09.2006 – GARA DONNALUCATA/FRIGINTINI del 20.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. D – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 242/A L’arbitro della gara in epigrafe indicata nell’ambito del campionato di 2’ Categoria, riferisce di avere espulso al 41’ del primo tempo il calciatore Zocco Giuseppe, per essere stato offeso e minacciato e inoltre per essere stato colpito al petto, di striscio, con un calcio sferratogli dallo stesso; Il Giudice Sportivo Regionale del Comitato, con decisione pubblicata sul C.U. n. 65 del 23.03.2005 squalificava a tutto il 30.09.2006 il calciatore “de qua” con la seguente declaratoria: “Per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro; nonchè per averlo colpito al petto di striscio, dopo l’espulsione”. La Società A.P.D. Frigintini, ha presentato rituale appello. Deduce la ricorrente a difesa che il fatto, pur deprecabile, come in effetti lo è stato, per la sua natura ed estrinsecazione, merita una diversa valutazione e conseguenziale punizione; Pertanto, ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la dinamica degli incresciosi fatti accaduti all’atto dell’espulsione dello Zocco Giuseppe è chiara, circostanziata ed inequivocabile. E’ il caso ricordare che quanto dichiarato dall’arbitro fa fede privilegiata e pertanto come tale va rubricato. Per quanto attiene il “quantum” statuito in prime cure dal G.S., va però considerato che il gesto inconsulto consumato dal calciatore in esame, non può essere rubricato quale vera e propria violenza consumata, circostanza, questa, che persuade questa Decidente di determinare la relativa squalifica come in dispositivo riportata; Ciò osservando, DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Zocco Giuseppe dall’A.P.D. Fulgatore fino al 31.05.2006; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società A.P.D. Frigintini.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it