COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. AQUILA (ME) – (avverso squalifiche calciatori Perdichizzi Fabio per 7 gare, Pirelli Vincenzo per 5 gare – ammenda Euro 350,00 – GARA AQUILA/NAXOS CALCIO del 26.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 243/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. AQUILA (ME) – (avverso squalifiche calciatori Perdichizzi Fabio per 7 gare, Pirelli Vincenzo per 5 gare – ammenda Euro 350,00 – GARA AQUILA/NAXOS CALCIO del 26.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 243/A –
L’appellante chiede l’annullamento della sanzione dell’ammenda , negando che estranei abbiano scavalcato la recinzione; Chiede,altresì, la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori indicati, per la non sussistenza degli atteggiamenti riportati;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Quanto riferito dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti, a norma di regolamento;
E’ pur vero inoltre che l’atteggiamento dei calciatori indicati, ritenuto offensivo e minaccioso ha prodotto ulteriori conseguenze più che censurabili ma che consentono la revisione del solo provvedimento assunto dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Perdichizzi Fabio;
La sanzione dell’ammenda va contenuta come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare le sanzioni a carico del calciatore Pirelli Vincenzo, determinando in 5 gare quella a carico del calciatore Perdichizzi Fabio (U.S. Aquila);
di contenere in euro 250,00 la sanzione dell’ammenda;
senza addebito di tassa reclamo non versata.
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