COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTELLANESE (PA) – (avverso decisioni Giudice Sportivo – GARA LIBERTAS CERAMI/CASTELLANESE del 23.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n. 67 del 30.03.2005) – Proc. n. 244/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTELLANESE (PA) – (avverso decisioni Giudice Sportivo – GARA LIBERTAS CERAMI/CASTELLANESE del 23.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - C.U. n. 67 del 30.03.2005) – Proc. n. 244/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riforma dei provvedimenti inflitti dal primo Giudice adducendo la lacunosità del rapporto di gara, redatto dall’arbitro che, forse, trovavasi in “stato confusionale”; La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara e sentito il responsabile della Società osserva: dalla lettura degli atti di gara ed in particolare dal contenuto del supplemento di referto, pur rilevandosi lo stato di tensione verificatosi negli attimi precedenti la sospensione della gara in ragione del comportamento dei calciatori in campo che avevano contestato il direttore di gara, non si evince con chiarezza l’impossibilità da parte dell’arbitro, nel proseguo, di continuare la partita trascorsi quei momenti concitati, così come descritti nel rapporto arbitrale; Ciò peraltro, tenuto conto che la partita trovavasi già al 46’ del secondo tempo e quindi che il tempo di giuoco restante era minimo; Circostanza questa che avrebbe ancora di più dovuto indurre l’arbitro a tentare ulteriormente di portare a termine la gara e, in ogni caso di evidenziare nel rapporto che anche tale tentativo, come ogni altro espediente regolamentare era stato inutilmente provato; Alla luce di tali considerazioni rileva questa Commissione che sul punto la decisione del Giudice Sportivo va riformata, disponendo la ripetizione della gara; Relativamente alle sanzioni inflitte ai calciatori della Società ed al suo massaggiatore ritiene questa Decidente di condividere nel merito le ragioni addotte dal Giudice Sportivo a sostegno della propria decisione. Tuttavia tenendo conto dell’assenza di conseguenze effettivamente dannose nei confronti del direttore dell’arbitro, la misura delle sanzioni inflitte ai calciatori vanno ridotte come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: in riforma al giudicato di primo esame si dispone a cura del C.R.S., la ripetizione della partita in premessa specificata; di ridurre la squalifica inflitta a Troina Marco a cinque gare, la squalifica inflitta a Pace Giuseppe a quattro gare, conferma nel resto l’impugnato provvedimento; senza addebito di tassa. Si dispone l’invio degli atti al C.R.A. Sicilia in ordine a quanto posto in essere dal Direttore di gara.
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