COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.S.C. CAPITIUM CLUB (EN) – (avverso decisione del Giudice Sportivo del 30.3.2005 – GARA VALDEMONE/CAPITIUM CLUB DEL 23.3.2005 – TROFEO DELLE PROVINCE – C.U. n° 67 del 30.3.2005) – Proc. n° 245/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.S.C. CAPITIUM CLUB (EN) – (avverso decisione del Giudice Sportivo del 30.3.2005 – GARA VALDEMONE/CAPITIUM CLUB DEL 23.3.2005 – TROFEO DELLE PROVINCE – C.U. n° 67 del 30.3.2005) – Proc. n° 245/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riforma delle sanzioni inflitte dal primo Giudice sostenendo che lo stesso sarebbe stato “tratto in inganno da quanto dichiarato dal direttore di gara” il quale avrebbe riportato una serie di inesattezze nel rapporto di gare; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: La Società appellante non ha evidenziato nel suo atto di gravame, alcun elemento oggettivamente rilevante sulla base dei quali poter confutare la decisione dell’arbitro; Pertanto, questa Commissione condivide, nel merito, le ragioni addotte dal Giudice Sportivo a sostegno della propria decisione; Relativamente alla misura delle sanzioni va invece sottolineato, intanto che l’inibizione inflitta al dirigente della Società è inappellabile a mente dell’art. 41 C.G.S.; Avuto riguardo alle sanzioni inflitte ai calciatori ritiene questa Decidente eccessiva quelle comminate ai giocatori Fascetto Nicola e Giaimi Salvatore che non appaiono proporzionate alla reale condotta posta in essere dai tesserati e che pertanto vanno rideterminate come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta a Fascetto Nicola fino al 31.12.2005; di ridurre la squalifica inflitta a Giaimi Salvatore fino al 30.9.2005; confermando il resto dell’impugnata decisione; senza addebito di tassa.
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