COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PETROSINO (TP) – (avverso squalifica calciatore Licari Pietro per 3 gare e inibizione al dirigente Putaggio Giacomo fino al 25.4.2005 GARA KAMARAT/PETROSINO del 26.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 67 del 30.3.2005) – Proc. n° 247/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. PETROSINO (TP) – (avverso squalifica calciatore Licari Pietro per 3 gare e inibizione al dirigente Putaggio Giacomo fino al 25.4.2005 GARA KAMARAT/PETROSINO del 26.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 67 del 30.3.2005) – Proc. n° 247/A –
L’arbitro della gara in epigrafe indicata, riferisce sul suo rapporto di essere stato apostrofato, a fine partita, in maniera offensiva dal dirigente Putaggio Giacomo ed offensivo e minaccioso dal calciatore Licari Pietro entrambi della Società Petrosino;
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con provvedimenti pubblicati sul C.U. n° 67 del 30.3.2005 inibiva fino al 25.4.2005 il Putaggio e squalificava per 3 gare il Licari;
Avverso tali decisioni ha presentato rituale appello la Società U.S. Petrosino chiedendone una riduzione perché ritenuta eccessiva;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, preliminarmente osserva:
Non è impugnabile la inibizione del Putaggio Giacomo ai sensi dell’art. 41 punto 3) lettera b) del C.G.S.;
Per quanto attiene il calciatore Licari Pietro, la condotta posta in essere dallo stesso è senz’altro censurabile, così come la stessa Società appellante condanna;
Ritiene però questa Decidente, tenuto conto della modalità per espressioni puramente labiali, di determinare la squalifica come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la inibizione al 25.4.2005 al Sig. Putaggio Giacomo;
di determinare la squalifica a carico del calciatore Licari Pietro in 2 gare;
per l’effetto di non addebitare la tassa alla Società Petrosino.
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