COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CARINI (PA) – (avverso squalifica per 3 gare al calciatore Vero Pablo Hernan – GARA CAMPOBELLO/CARINI del 30.3.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA- GIR. “A” – C.U. n° 68 del 6.4.2005) – Proc. n° 249/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CARINI (PA) – (avverso squalifica per 3 gare al calciatore Vero Pablo Hernan – GARA CAMPOBELLO/CARINI del 30.3.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA- GIR. “A” – C.U. n° 68 del 6.4.2005) – Proc. n° 249/A – Con appello rtiualmente proposto la Società interessata chiede la riduzione della pena irrogata in prime cure dal Giudice Sportivo ritenendola sproporzionata ai fatti realmente accaduti; Riferiva soltanto il Commissario di Campo sul proprio rapporto che il calciatore Pablo Hernan Vero “colpiva con un pugno in faccia un avversario, procurandogli la fuoriuscita di sangue dal labbro” La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva: Non è dato riscontrare dal rapporto dell’arbitro e degli assistenti ufficiali che il fatto riferito dal C.C. venisse altresì notato dagli ufficiali di gara; Il fatto censurabile che sia, certamente non ha provocato alcuna conseguenza negativa per il calciatore che l’ha subito, tant’è che lo stesso ha continuato la sua partecipazione alla gara e nessun provvedimento disciplinare è stato assunto in proposito dal direttore di gara; Per le osservazioni di cui sopra si perviene alla seguente: DELIBERA: di determinare in 2 gare la squalifica a carico del calciatore Vero Pablo Hernan (Carini); per l’effetto non si addebita tassa.
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