COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE: calciatore Cosentino Salvatore (Aci Bonaccorsi) – (avverso squalifica a tutto il 26.2.2010 – GARA ALL BLAKS/ACI BONACCORSI del 26.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – C.U. n° 22 del 2.3.2005) – Proc. n° 47/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PERSONALE: calciatore Cosentino Salvatore (Aci Bonaccorsi) – (avverso squalifica a tutto il 26.2.2010 – GARA ALL BLAKS/ACI BONACCORSI del 26.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – C.U. n° 22 del 2.3.2005) – Proc. n° 47/B –
Con appello personale ritualmente proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo sostenendo di essere estraneo al fatto contestato, perché assente dal campo a fine gara; conseguentemente chiede l’annullamento della sanzione stessa, in subordine, tenuto conto di quanto avvenuto a fine gara, una sensibile riduzione della squalifica comminata a suo carico;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara e sentito il giocatore presente alla seduta del 2.4.2005, così come da lui richiesto, osserva:
La responsabilità statuita a carico dell’odierno ricorrente è provata con assoluta certezza dalle risultanze dagli atti di gara;
La difesa proposta dall’odierna appellante non trovala possibilità di legittima postulazione;
Considerato, però, le modalità dei fatti contestati ed i momenti particolari in cui essi si sono estrinsecati e l’assenza di gravi conseguenze fisiche, ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di ridurre la squalifica del calciatore Cosentino Salvatore (Aci Bonaccrosi) fino al 31.12.2008;
si dispone la restituzione della tassa versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 13/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE: calciatore Cosentino Salvatore (Aci Bonaccorsi) – (avverso squalifica a tutto il 26.2.2010 – GARA ALL BLAKS/ACI BONACCORSI del 26.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – C.U. n° 22 del 2.3.2005) – Proc. n° 47/B –"