COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI A.S.D. JUVENILIA di Trapani – (per posizione irregolare calciatore – GARA ATLETICO CALCIO ALCAMO/JUVENILIA del 10.04.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 250/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI A.S.D. JUVENILIA di Trapani – (per posizione irregolare calciatore – GARA ATLETICO CALCIO ALCAMO/JUVENILIA del 10.04.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 250/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Lo Monaco Giuseppe nato il 18.02.1958 schierato dalla Società Atletico Calcio Alcamo nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Lo Monaco Giuseppe nato il 18.02.1958 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società Atletico Calcio Alcamo, quale calciatore perchè la richiesta di tesseramento era stata inoltrata dopo la scadenza del termine fissato per la corrente stagione sportiva al 31/03/2005. Va tenuto presente, inoltre, che allo stesso calciatore nella mansione, però, di dirigente accompagnatore della medesima Società era stata inflitta la sanzione della inibizione a tutto il 10.04.2005, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 17 C.G.S., per cui non poteva, comunque, prendere parte alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico Calcio Alcamo la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Rigano Felice la sanzione dell’inibizione fino all’ 8.05.2005, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al Sig. Lo Monaco Giuseppe nato il 18.02.1958 il prolungamento della inibizione a tutto il 25.04.2005; senza addebito di tassa.
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