COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.POL. TERMITANA di Termini Imerese – (per posizione irregolare del calciatore – GARA SALEMI/TERMITANA del 10.04.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – Proc. n. 259/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.D.POL. TERMITANA di Termini Imerese – (per posizione irregolare del calciatore – GARA SALEMI/TERMITANA del 10.04.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A”) – Proc. n. 259/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Culcasi Giuseppe nato il 14.05.1971 schierato dalla Società Salemi nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Culcasi Giuseppe nato il 14.05.1971 non aveva titolo a prendere parte di che trattasi, in quanto con C.U. n. 63 del 16.03.2005 – pubblicato il 17.03.2005 – veniva resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara “per recidività in ammonizioni, per cui in forza del disposto di cui all’art. 17 n. 2 “le sanzioni .... devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale....”, conseguentemente il calciatore Culcasi avrebbe potuto partecipare alla gara del 17.03.2005 non poteva partecipare alla gara del 17.03.2005 ma non poteva prendere alla gara in esame prima gara ufficiale, dopo alcune domeniche di sospensione del campionato per vari motivi; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Salemi la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 250,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Chiara Leonardo la sanzione dell’inibizione fino all’ 8.05.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 del C.G.S.; di infliggere al calciatore Culcasi Giuseppe nato il 14.05.1971 una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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