COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROSOLINESE (SR) – (avverso decisione G.S. in ordine mancata disputa della GARA NEW JUNIOR/ROSOLINESE del 12.3.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/2 – C.U. n° 34 del 23.3.2005 – C/5) – Proc. n° 260/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROSOLINESE (SR) – (avverso decisione G.S. in ordine mancata disputa della GARA NEW JUNIOR/ROSOLINESE del 12.3.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C/2 – C.U. n° 34 del 23.3.2005 - C/5) – Proc. n° 260/A – Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con delibera pubblicata sul C.U. n° 34, preso atto della mancata presenza della ricorrente alla gara sopra indicata decideva di infliggere alla Società Rosolinese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di Euro 55,00; La Società interessata ricorre sulla validità della richiesta della causa di forza maggiore chiedendone a questo Organo Decidente il riconoscimento e la conseguente riforma del giudicato in primo grado assunto; La Commissione Disciplinare, letti ed esaminati gli atti ufficiali e i motivi di appello, osserva: La mancata presentazione della Società Rosolinese alla disputa della gara di che trattasi va imputata alla stessa ricorrente per i seguenti motivi: L’appellante dichiara di essere partito in tempo utile dalla propria sede per raggiungere l’impianto sportivo di gara, dichiarazione di parte la cui attendibilità andrebbe provata; Dalla documentazione, di cui agli atti, attestante il lamentato guasto, si evince che l’eventuale richiesta di intervento o constatazione dell’avvenuto guasto è avvenuto alle 14.30 (vedi dichiarazione rilasciata da un graduato dell’Arma di Carabinieri della stazione di Ispica, chiamato all’uopo); Anche a volere tenere conto dell’avvenuta riparazione, come dichiarato, la stessa avrebbe avuto luogo alle ore 15.15 come attestato nell’atto del ricorso; Si obietta alla Società di non avere tenuto conto del tempo necessario a cui devono attenersi le stesse per rimediare ad eventuali incidenti e nel contempo per raggiungere la sede di gara nei tempi regolamentari; Vanno disattesi i motivi di difesa addotti quando richiamano i rimedi posti in essere che certamente non dispongono a favore della stessa ricorrente; Tutto ciò premesso non consente di potere accogliere la richiesta dell’odierna appellante, condividendo , pertanto, quanto statuito in merito dal Giudice di primo grado; Ciò osservando; DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata (Euro 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it