COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 160/05-cr. Reclamo del C.S Porta Romana avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Redapi Fabrizio fino al 17.06.2005 (C.U 32 del !7.02.2005 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
160/05-cr. Reclamo del C.S Porta Romana avverso dec. Del G.S Regionale . Squalifica Redapi Fabrizio fino al 17.06.2005 (C.U 32 del !7.02.2005 )
La soc. Porta Romana , con atto del 05.03.2005 , chiede una revisione del provvedimento in oggetto indicato , assunto dal G.S regionale a seguito di fatti occorsi durante la gara Porta Romana – Atletico Castello del 13.02.2005.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perche’ inoltrato oltre i termini.
Il gravame , avente per oggetto una sanzione disciplinare pubblicata sul C.U 32 del 17.02.2005 , a mente dell’art 42 comma 5 C.G.S , doveva essere perentoriamente trasmesso entro il giorno 28.02.2005
P.Q.M
La Commissione , visto il combinato disposto di cui agli art.li 42 comma 5 e 29 commi 5 e 9 , dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa
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