COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 156/05-rg. Reclamo della Polisportiva Antares avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Nanni Mirko per tre gare. C.U. N.31 del 23-02-05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 156/05-rg. Reclamo della Polisportiva Antares avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Nanni Mirko per tre gare. C.U. N.31 del 23-02-05. Per aver offeso,minacciato e tentato di aggredire un tifoso avversario a fine gara il calciatore in oggetto veniva squalificato dal G.S. per tre gare. Avverso tale decisione propone reclamo la Polisportiva Antares,sostenendo che il proprio tesserato si era limitato a rispondere alle continue provocazioni e offese di un sostenitore avversario ma che a fine partita,grazie anche all’intervento dell’allenatore dell’Antares,si dirigeva verso gli spogliatoi,senza entrare in contatto con il tifoso avversario. Pertanto la reclamante, alla luce delle proprie affermazioni, ritiene eccessiva la sanzione applicata al proprio tesserato e ne chiede la riduzione. L’arbitro. nel rapporto di gara afferma che il calciatore in questione al termine della partita si avvicinava alla recinzione e offendeva e minacciava un tifoso avversario. Approfittando, poi, di un cancello aperto,usciva dal terreno di gioco e tentava di aggredire il suddetto tifoso. Non riusciva nel suo intento solo grazie all’intervento dei suoi compagni di squadra. Essendo il rapporto in questione alquanto dettagliato e avendo carattere privilegiato rispetto alla ricostruzione dei fatti della reclamante,oltretutto poco convincente,questa C.D. ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione e congrua la sanzione applicata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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