COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 101/05-sa Impugnazione della Società G.S. Badia Vaiano avverso la squalifica del giocatore Sig. BONACCHI Alessio, inflitta dal G.S. Provinciale di Prato fino al 31 dicembre 2006 (Com. Uff. n. 23 del 22 dicembre 2004 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 101/05-sa Impugnazione della Società G.S. Badia Vaiano avverso la squalifica del giocatore Sig. BONACCHI Alessio, inflitta dal G.S. Provinciale di Prato fino al 31 dicembre 2006 (Com. Uff. n. 23 del 22 dicembre 2004 ). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo congrua riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. BONACCHI Alessio, che il G.S. provinciale aveva così motivato: "Alla notifica della sua espulsione per fallo di gioco, si avvicinava la D.G. e offendendolo e minacciandolo lo colpiva la volto con uno schiaffo senza procurargli dolore. Veniva poi portato via con la forza dai propri compagni di squadra" "- Deduceva la reclamante che il tesserato aveva avuto un comportamento verso l´arbitro di natura diversa da quanto più gravemente addebitatogli (peraltro dovuto alla concitazione del momento, egli non avendo capito i motivi della sua espulsione, "... si è avvicinato al direttore di gara ed ha reagito alla espulsione con un gesto certamente sbagliato, ma né voluto ( l´ha fatto istintivamente) né violento e pesante. Non ha colpito con uno schiaffo direttamente, ma volendo impedire l´estrazione del cartellino ha colpito anche il volto dell´arbitro... la sua reazione non era rivolta alla figura del direttore di gara, ma alla Sua decisione di espellere..."-. L´arbitro chiaramente ha descritto l´accaduto nel rapporto, e, quindi, nel supplemento inoltrato a questa Commissione, richiedente: "...In seguito alla notifica del provvedimento disciplinare (espulsione) a carico del sig. Bonacchi Alessio, n. 4 della G.S. Badia Vaiano, lo stesso si avvicinava e mi colpiva con uno schiaffo in pieno volto. Preciso che in quel momento avevo ancora in mano il cartellino ed il taccuino all´altezza dello sterno, sul quale stavo annotando il provvedimento disciplinare. Appena subito lo schiaffo ho istintivamente cercato di proteggermi il viso con le braccia: solo in conseguenza di questo mio gesto, il cartellino ed il taccuino sono caduti a terra ...". Osserva questa CD - posta la fede privilegiata che le Carte federali attribuiscono alla versione arbitrale, ove discordante dalla tesi difensiva - che la condotta del giocatore è certamente comprovata e riconducibile ad una non modesta espressione di aggressività materiale verso l´arbitro, caratterizzata da uno schiaffo diretto al volto; quindi, anche pervicace e prolungata ( si richiamano anche il persistere nell´atteggiamento vessatorio, neutralizzato da altri tesserati, e nel momento antecedente al colpo, le profferite offese e minacce, anch´esse espressione di intenti aggressivi ). Ciò che appare dirimente - ed in questo la Commissione ritiene di doversi, in parte, discostare dalla valutazione del primo giudice (che pure si è determinato in modo correlabile ad altre pronunce sanzionatorie, giustamente e necessariamente severe, aventi per oggetto uno schiaffo al viso del calciatore in danno dell´arbitro) - sono le conseguenze fisiche del gesto ( per il quale non occorrono parole per commentarne, comunque, la gravità ) che non risultano, nel caso di specie - di eccessiva portata, né determinanti la interruzione del gioco, con assenza per l´arbitro di percezione dolorifica anche solo momentanea, non richiedenti cure o, comunque, soccorsi da parte dello staff sanitario. Ritiene, conclusivamente il Collegio - tenuti presenti fatti e decisioni similari - che per la natura e tipologia del colpo, da cui sono conseguite portata ed efficacia pregiudizievole limitate) la stessa debba essere valutata in termini di minore gravità e che, pertanto, la sanzione, come inflitta dal GS può essere ridotta, apparendo proporzionata al caso di specie quella da stabilirsi in anni uno e mesi otto di squalifica. P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore BONACCHI ALESSIO ad anni uno e mesi otto, fino al 22 agosto 2006 (anziché, fino al 31 dicembre 2006, come stabilito dal primo giudice) e dispone restituirsi la relativa tassa.
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