COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 155/05-cr reclamo del G.S San Lorenzo Calcio avverso esito gara Montecarlo 2000 – San Lorenzo del 19.02.2005 valida per il campionato di terza categoria.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
155/05-cr reclamo del G.S San Lorenzo Calcio avverso esito gara Montecarlo 2000 – San Lorenzo del 19.02.2005 valida per il campionato di terza categoria.
Con atto del 23.02.2005 , formalmente corretto in ogni sua parte , la soc. San Lorenzo chiede vedersi assegnare vinto l’incontro indicato assumendo come la partecipazione del calciatore Saccone Daniele Maria , schierato dalla soc. Montecarlo con il numero 8 , sia da ritenersi irregolare in quanto non tesserato per detto sodalizio.
Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto
Il calciatore Saccone , risulta tesserato per la soc. Pontedelgiglio dal 09.01.1999 e trasferito in prestito alla soc. Aquila Sant’Anna in data 04.09.2004 . Successivamente , in data 17.12.2004 , la societa’ di appartenenza ( Pontedelgiglio ) lo ha posto in lista di svincolo ma , trattandosi di calciatore in prestito , questa diverra’ efficace solo in data 01.07.2005.
P.Q.M
La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo infliggendo alla societa’ Montecarlo 2000 la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/3 . inoltre infligge al calciatote Saccone Una giornata di squalifica , al sig. Giuntini Andrea , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 17.04.2005 ed alla societa’ l’ammenda pari a 250.00 €.
Ordina la restituzione della tassa
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