COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 142/05-pv .Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Albor Grassina, avverso alla squalifica fino al 31/03/2005 del calciatore Pini Filippo (C.U. n. 28 del 9/02/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 17/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 142/05-pv .Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Albor Grassina, avverso alla squalifica fino al 31/03/2005 del calciatore Pini Filippo (C.U. n. 28 del 9/02/2005) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al calciatore con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 5 febbraio 2005, tra la ricorrente e la Società Alleanza Giovanile Dicomano: “A fine gara colpiva con un pugno un avversario causandogli fuoriuscita di sangue dal labbro superiore”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo, nell’interesse del proprio giocatore, sostenendo l’assoluta mancanza di dolo nel fallo contestato e contrapponendo, di contro, la non intenzionalità nella collisione attribuibile piuttosto ad un goffo tentativo di difesa in risposta ad un’aggressione subita; a sostegno di tale tesi eccepiva che i danni fisici sul calciatore, non potevano essere stati causati dal proprio portiere poiché lo stesso indossava ancora, nel momento del supposto impatto, i guanti che avrebbero comunque attutito qualsiasi colpo. All’udienza del 11 aprile 2005 veniva ascoltato il Presidente della Società reclamante il quale, riportandosi a quanto dedotto nell’atto introduttivo al giudizio, segnalava il nervosismo che regnava in campo determinato, principalmente, dalla condotta violenta del massaggiatore della squadra avversaria, peraltro sanzionato in modo asseritamente blando. Concludeva, pertanto, per una congrua riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il D.G., chiamato a chiarimenti, confermava quanto descritto nel referto arbitrale identificando in modo certo il responsabile ed associando le conseguenze fisiche riportate dal giocatore colpito alla condotta violenta del Pini. Nonostante quanto precedentemente acclarato deve rilevarsi che le Carte Federali puniscono l’atto violento con una squalifica, contenuta nel minimo edittale, nella misura di quattro giornate; in tal senso è opportuno rilevare che, di là dalle minime conseguenze fisiche riportate dall’avversario, la sanzione applicata dal G.S., non essendo stata comminata a giornate, risulta dotata di maggiore afflittività impedendo che il portiere potesse disputare anche altre gare non incluse nel campionato d’appartenenza. La dinamica del fatto deve pertanto essere ridimensionata e conseguentemente ridotta la sanzione inflitta dal G.S.. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Pini Filippo fino al 11/03/2005 anziché fino al 31/03/2005. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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