COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 144/05-Rn.Reclamo A.S. Rontese Avverso Le Seguenti Sanzioni Emesse Dal G.S. Regionale: – Squalifica Di Bacci Salvatore Fino Al 1752005 Perisotti Mirko Per 5 Gg. (C.U. N° 32 Del 1722005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 144/05-Rn.Reclamo A.S. Rontese Avverso Le Seguenti Sanzioni Emesse Dal G.S. Regionale: - Squalifica Di Bacci Salvatore Fino Al 1752005 Perisotti Mirko Per 5 Gg. (C.U. N° 32 Del 1722005) Reclama la A.S. Rontese avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. Regionale, con articolate motivazioni. In particolare Bacci Salvatore “Afferrava il braccio del D.G. stringendolo energicamente, ma senza procurargli dolore, nel tentativo di impedire l’ammonizione di un compagno”. Per Perisotti Mirko “Colpiva a gioco fermo con un violento pugno al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra e provocandogli conseguenze tali da causarne l’abbandono dal gioco”. La società reclamante chiede la riduzione della sanzione per Bacci non negando che il calciatore abbia appoggiato una mano sul braccio sinistro del D.G., ma senza alcun intento lesivo e solo per richiamare l’attenzione e chiedere spiegazioni circa l’ammonizione del compagno, espulso si allontanava senza recriminare ulteriormente e senza offendere il D.G.. Quanto all’episodio relativo al calciatore Perisotti, la società ipotizza uno scambio di persona tra il Perisotti stesso (portiere) ed un difensore, signor Bolli Carlo, che avrebbe colpito l’avversario in reazione ad uno sputo subito. Offre a conferma dell’identità del calciatore reo dell’episodio la cassetta con il filmato della partita. La C.D., vista la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante con esibizione di videocassetta in ordine allo accertamento della identità del calciatore reo di aver colpito un avversario e, considerato che contributi audiovisivi possono essere utilizzati come materiale probatorio esclusivamente per lo scambio di persona, ha proceduto preliminarmente, all’udienza 2522005, a visionare il filmato della partita ed ha potuto constatare che non fu il calciatore Perisotti a colpire l’avversario, ma il calciatore Bolli Carlo, così come indicato dalla società reclamante. In virtù dell’accertamento effettuato, già a far data dalla udienza il Perisotti fu pertanto riqualificato con effetto immediato ed inviati gli atti al G.S. Regionale per le decisioni del caso a carico del calciatore Bolli Carlo, effettivo autore del fatto riportato dal D.G. nel proprio rapporto. Successivamente, acquisito il supplemento di rapporto, veniva presa in esame alla udienza 18 marzo 2005 anche la posizione del calciatore Bacci. Ascoltata la A.S. Rontese come da sua richiesta, questa rilevava alcune incongruenze presenti tra il rapporto arbitrale ed il supplemento di rapporto del quale aveva avuto lettura in udienza, insisteva il ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione a carico del Bacci. La C.D. esaminati gli atti alla luce del supplemento di rapporto e delle incongruenze che da questo emergono, considerata altresì la dinamica descritta dell’episodio a carico del Bacci, grosso modo coincidente con la descrizione fattane dall’arbitro, decide di accogliere il reclamo risultando la sanzione inflitta eccessiva rispetto al quanto emerso a carico del Bacci, apparendo più congrua una sanzione di mesi 2. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica di Bacci Salvatore al 16 aprile 2005 dando atto di aver riqualificato a far data dal 2522005 il calciatore Perisotti Mirko e mandato gli atti al G.S. Regionale per i provvedimenti dal caso a carico del calciatore Bolli Carlo, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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