COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 153/05-gl.Reclamo della società U.S.Marciano avverso alla decisione del G.S. Regionale Toscana contenuta nel C.U. n.32 del 17/02/02 che integralmente si riporta:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 153/05-gl.Reclamo della società U.S.Marciano avverso alla decisione del G.S. Regionale Toscana contenuta nel C.U. n.32 del 17/02/02 che integralmente si riporta: reclamo dell'u.s. marciano avverso regolarita' gara Torrita/Marciano del 23.1.2005 (sospesa al 5' del s.t. sul risultato di 1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.29 del 27.1.2005; -la gara del Campionato Regionale di 1' Categoria Torrita-Marciano veniva sospesa dall'arbitro allorche' mancavano ancora da disputare 40' di gioco e mentre il risultato era di 1 a 1. L'U.S. Marciano inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo sostenendo che la gara non aveva avuto regolare conclusione a seguito del comportamento ''omissivo e negligente'' dei dirigenti della societa' ospitante che, a seguito di una nevicata, non avevano provveduto a rendere visibili le linee del campo. Chiede conseguentemente applicarsi il disposto di cui all'art.12 comma 1 del C.G.S.. Il proposto reclamo non e' meritevole di accoglimento. Si osserva che tali affermazioni sono in netto contrasto con gli atti ufficiali. Premesso infatti che l'art.60 comma 1 N.O.I.F. e la corrispondente decisione F.I.G.C. annessa alla Regola 1 del Regolamento di giuoco demandano all'esclusiva competenza dell'Arbitro il giudizio sull'impraticabilita' del terreno di giuoco, rilevasi che lo stesso ha comunicato nel referto di aver sospeso la gara ''...per campo impraticabile...'' (sic nel rapporto) e non per altri motivi. Trattasi di giudizio discrezionale sottratto a qualsiasi reclamo di parte ed insindacabile in sede giudicante giusta le norme di cui all'art.24 comma 2 C.G.S. ed alla Regola 5 comma 4 lett. D) del Regolamento di Giuoco. Cio' anche in conformita' a consolidato indirizzo giurisprudenziale fornito da innumerevoli decisioni della C.A.F.. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Marciano di Marciano della Chiana (Arezzo) ed ordina incamerarsi la tassa relativa. Si trasmettono gli atti alla Segreteria del C.R.T. per ogni incombenza relativa alla nuova disputa della gara. La reclamante, in sede di gravame, insiste nella propria versione dei fatti che contrasta integralmente con la tesi arbitrale contenuta nel rapporto di gara. Infatti la U.S.Marciano sostiene che le gara è stata interrotta a causa della non visibilità delle linee delimitanti le varie zone del campo (e da ciò una precisa responsabilità della società ospitante la gara ovvero la U.S.Torrita, con conseguente richiesta di vittoria della stessa), mentre l’arbitro sostiene che la gara è stata interrotta perché, a causa dell’abbondante nevicata, il pallone non rimbalzava. In sede di audizione avanti al Collegio, avvenuta in data 18/03/05, la U.S.Marciano confermava la propria tesi, fornendo una cassetta audiovisiva. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. In via preliminare il Collegio ricorda la non ammissibilità delle cassette audiovisive nei procedimenti come quello in esame, nel merito rileva come il G.S. abbia motivato ampiamente il proprio provvedimento che, in assenza di nuovi fatti, appare pienamente condivisibile. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it