COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 145/05-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Margine Coperta, avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Di Lazzaro Fabio per 6 gare, Bracali Gualtiero per 4 gare effettive, Campioni Nicola fino al 31/08/2005 e Galli Daniel fino al 8/04/2005 ( C.U. n. 29 del 9/02/2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 145/05-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Margine Coperta, avverso alla squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Di Lazzaro Fabio per 6 gare, Bracali Gualtiero per 4 gare effettive, Campioni Nicola fino al 31/08/2005 e Galli Daniel fino al 8/04/2005 ( C.U. n. 29 del 9/02/2005). La Società Polisportiva Margine Coperta, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. che così motivava con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato contro la Società Montecatini Valdinievole: Di Lazzaro Fabio “Perché alla notifica dell’espulsione minacciava, offendeva il D.G. e lo spingeva ripetutamente” Bracali Gualtiero “Perché a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra offendeva e minacciava il D.G. A fine gara reiterava e offese allo stesso D.G.”. Campioni Nicola “Perché a fine gara offendeva e minacciava il D.G. ed all’ingresso degli spogliatoi colpiva lo stesso con uno sputo ad una spalla”. Galli Daniel “Perché a fine gara tentava di aggredire il D.G. il quale solo grazie all’intervento di alcuni tesserati riusciva ad evitare il contatto fisico con lo stesso giocatore”; La Società reclamante, pur confermando le offese e minacce rivolte da parte di tutti e quattro i giocatori nei confronti del D.G., contesta quanto dedotto in motivazione dal G.S., eccependo che: Di Lazzaro Fabio non avrebbe alcuna responsabilità poiché il contatto sarebbe riferibile alle spinte ricevute da altri giocatori per le quali, senza alcuna volontà lesiva, il calciatore sarebbe stato proiettato addosso al D.G.; lo scontro sarebbe stato evitato grazie all’interposizione d’entrambe le mani sul petto dello stesso; Bracali Gualtiero non avrebbe in ogni caso iterato le offese pronunciate poiché già negli spogliatoi al momento dell’ipotetica violazione; Campioni Nicola nutrisse qualsiasi volontarietà nella proiezione del chewingum sulla spalla del D.G. e specificando che tale gesto sarebbe esclusivamente imputabile alla concitazione delle veementi proteste palesate dal calciatore per le quali la gomma da masticare sarebbe “involontariamente” uscita dalla bocca del giocatore; Galli Daniel avrebbe semplicemente, nella sua qualità di capitano, cercato di avvicinare il D.G., senza alcuna volontà lesiva ma solo per manifestare l’inevitabile disappunto della squadra per la condotta di gara; al termine della stessa si era presentato all’arbitro per palesare il pentimento per le frasi profferite. Con riferimento a tali motivi la Società Polisportiva Margine Coperta riteneva eccessive le sanzioni irrogate dal G.S. e ne richiedeva pertanto congrua riduzione. La ricostruzione fornita non appare credibile. Sul punto, il supplemento arbitrale è dettagliato nel descrivere, in maniera precisa e del tutto verosimile, il comportamento minaccioso, irriguardoso ed aggressivo dei giocatori nei confronti dal D.G., integrando quanto già dettagliatamente presente nel rapporto e specificando ancora una volta le singole condotte. Il documento, nella sua puntuale analisi, smentisce tutte le affermazioni difensive portate all’attenzione di questa C.D.. In particolare confermava, per quanto riferibile al Galli, la condotta violenta diretta nei suoi confronti ed il successivo avvicinamento per porgere le scuse; tale atteggiamento è stato evidentemente rilevato e premiato dal Giudice di prime cure che non ha provveduto ad applicare l’aggravante della qualifica di capitano rivestita sul campo da giuoco. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. Rileva infine che, nel supplemento stesso, il D.G. specifica d’essere stato oggetto, presso la propria abitazione e nelle more della presente decisione, di tre telefonate “da parte di persone che si professavano tesserati della Società Margine Coperta” dirette ad ottenere una riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. Tale comportamento è peraltro rilevabile anche nell’originario rapporto di gara nel quale l’arbitro denunciava che un soggetto, approfittando dell’assenza di una chiusura di sicurezza, si era introdotto abusivamente nello spogliatoio chiedendo “di non calcare troppo la mano sull’accaduto”; le circostanze dedotte obbligano questa C.D. a chiedere un necessario e doveroso approfondimento sul tema, finalizzato all’individuazione degli eventuali responsabili, da parte dell’Ufficio Indagini. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. Dispone trasmettersi gli atti all’Ufficio Indagini per gli ulteriori adempimenti di competenza.
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