COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 159/05-cr. Reclamo del G.S Patrignone avverso l’esito della gara Patrignone – Palazzo del Pero del 20.02.2005 ( risultato 1 – 3 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 159/05-cr. Reclamo del G.S Patrignone avverso l’esito della gara Patrignone – Palazzo del Pero del 20.02.2005 ( risultato 1 – 3 ) Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara in oggetto indicata , del calciatore Marchi Enrico , schierato dalla sc. Palazzo del Pero malgrado squalificato , il G.S Patrignone chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 C.G.S. Niente ha controdedotto la soc. Palazo del Pero , malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Con il C.U 28 del 16.02.2005 , veniva resa nota la squalifica del Marchi per somma di ammonizioni . La stessa doveva essere scontata nella prima gara utile della squadra nella quale militava quando e’ avvenuta l’infrazione (art. 17 comma 3 ) , a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiala. (art 17 comma 2 C.G.S ) quella appunto oggetto di contestazione. Per le considerazioni soprariportate , A niente vale la mancata partecipazione del calciatore nella gara di recupero giocata contro l’U.S Chiusi Della Verna in data 16.02.2005 (stesso giorno della pubblicazione del C.U ) poiche’ in detta gara poteva essere schierato regolarmente . P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S infligge alla soc. palazzo del Pero la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/3 . Inoltre infligge al calciatore Marchi una ulteriore giornata di squalifica , al sig. Blasi Pierluigi , quale accompagnatore ufficiale , la inibizione fino al 24.04.2005 ed alla soc. l’ammenda pari a 250.00 €
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