COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 167/05-Rn.Reclamo U.S. Settignanese Avverso Squalifica Per 6 Gg. Del Calciatore Zuzzi Massimiliano (C.U. N° 32 Del 932005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 167/05-Rn.Reclamo U.S. Settignanese Avverso Squalifica Per 6 Gg. Del Calciatore Zuzzi Massimiliano (C.U. N° 32 Del 932005) Reclama l’U.S. Settignanese avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Provinciale di Firenze con la seguente motivazione:“ A fine gara mentre il D.G. si recava verso gli spogliatoi veniva afferrato per la maglia dallo Zuzzi che lo minacciava e profferiva frasi irriguardose nei confronti del medesimo. Sanzione aggravata perchè capitano”. La reclamante chiede la riduzione della sanzione contestando che il calciatore abbia preso il D.G. per la maglia e fornendo a tal proposito una dinamica diversa, che avrebbe visto il giocatore porre un braccio attorno alla vita del D.G. e pronunciare frase che pur non essendo minacciosa, avrebbe potuto essere mal interpretata dall’arbitro. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento ribadisce quanto già riportato nel rapporto di gara, ed arricchisce la descrizione dei fatti in modo da non lasciare alcun dubbio circa il comportamento del calciatore, né sul tono minaccioso di quanto detto nell’occasione. La C.D. ritiene quindi adeguata la sanzione inflitta dal primo giudice, considerato che la sanzione stessa appare già mitigata in relazione a fattispecie analoghe, e certamente tale attenuazione è stata effettuata dal G.S. in ragione della assenza di conseguenze fisiche per il D.G. e della non particolare veemenza delle azioni del calciatore. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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