COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare –/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Veneri Calcio, avverso alla squalifica per cinque gare del calciatore Di Sessa Andrea (C.U. n. 31 del 23/02/2005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare --/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Veneri Calcio, avverso alla squalifica per cinque gare del calciatore Di Sessa Andrea (C.U. n. 31 del 23/02/2005) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al calciatore con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 19 febbraio 2005, tra la ricorrente e l’Associazione Sportiva Biancorossi Pontigiani: “Per aver colpito con un calcio a gioco fermo l’avversario. Alla notifica dell’espulsione colpiva violentemente con un pugno un avversario e, una volta fuori dal recinto di gioco, istigava i propri compagni ad usare violenza nei confronti del D.G.”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo, nell’interesse del proprio giocatore, contestando, in toto, la riferita dinamica e sostenendo che il calciatore – il quale non avrebbe commesso, come riferito dal D.G., alcun fallo a gioco fermo – avrebbe successivamente semplicemente dato un “buffetto” amichevole ad un avversario. Insisteva dunque per l’assoluta mancanza di violenza nel gesto incriminato rilevando, di contro, l’assenza di reazione del calciatore incompatibile con la descrizione fornita dal D.G.; contestava infine la sussistenza dell’istigazione da parte del Di Sessa che anzi avrebbe avuto con l’arbitro, al termine della competizione, un colloquio chiarificatore. Concludeva, pertanto, per una riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo appare infondato e deve essere respinto. Il D.G., nel suo rapporto di gara cui le carte federali conferiscono fede privilegiata, è preciso e dettagliato nel descrivere quanto posto a motivazione dal G.S. per l’irrogazione della sanzione (“gli dava un pugno violentemente sopra la testa. Il colpo partiva dall’alto verso il basso. Una volta uscito dal terreno incitava i suoi compagni ad usare violenza…”); anzi, a parere di questa commissione il provvedimento applicato appare decisamente sproporzionato in difetto non avendo il Giudice di prime cure rilevato il ruolo di Capitano rivestito dal calciatore con conseguente irrogazione della prevista aggravante. In tal senso giova rammentare che il gesto violento viene sanzionato dal C.G.S. con almeno quattro giornate di squalifica cui dovrebbero essere sommate, nel caso concreto, le proteste, l’iterazione e, fatto decisamente più grave, l’istigazione del giocatore; il comportamento appare ancor più censurabile se sol si pensa al ruolo di esempio sportivo di lealtà e correttezza che dovrebbe onerare il capitano della squadra, unico soggetto, nel rispetto delle regole e dei principi del giuoco, a poter interloquire con il D.G.. Non appaiono in alcun modo credibili le difese proposte nelle quali si ipotizza che il calciatore, dopo essere stato espulso - a suo avviso ingiustamente - ed avere vivacemente protestato, avrebbe solo dato un “buffetto” all’avversario. La possibilità di attuazione di quanto previsto dall’art. 32 co. III del Codice di Giustizia Sportiva ha trovato unico limite nella reticenza della stessa C.D. a dare attuazione ad un provvedimento così affittivo impedendo, quanto meno sotto il profilo dell’opportunità d’applicazione della reformatio in pejus, di ottenere univocità di interpretazioni nella fattispecie sub judicio, pur permanendo forti perplessità sulla congruità della sanzione applicata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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