COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE –/05-rg. Reclamo della Polisportiva Rinascita 1984 avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con una ammenda di € 1400,00. C.U. n.36 del 10/03/05.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE --/05-rg. Reclamo della Polisportiva Rinascita 1984 avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con una ammenda di € 1400,00. C.U. n.36 del 10/03/05. Durante la gara “Polisportiva Rinascita 1984—Firenze C.5 serie C1, un sostenitore della Polisportiva Rinascita offendeva e minacciava l’arbitro,colpendolo anche con uno sputo alla spalla. Lo stesso sostenitore a fine gara minacciava pesantemente l’arbitro per poi tentare di colpirlo con un violento pugno. Tentativo non riuscito in quanto il D.G. riusciva a schivare il colpo. Non contento di quanto già compiuto il sostenitore in questione colpiva il D.G. con un violento calcio al ginocchio,provocandogli un fortissimo dolore. Perdurando il dolore l’arbitro si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Massa dove gli veniva riscontrato un trauma contusivo al ginocchio con prognosi di 5 giorni. Nel proprio rapporto l’arbitro si lamentava sia dell’assenza della forza pubblica sia della totale assenza della dirigenza della squadra ospitante. Per tali motivi il G.S. sanzionava la società in oggetto con una ammenda di € 1400,00. Propone reclamo la Polisportiva Rinascita la quale, oltre a scusarsi per gli avvenimenti sopra descritti, sottolinea il fatto che non avendo un suo campo di gioco era costretta ad usufruire di un impianto assolutamente insufficiente a garantire una tutela ai partecipanti all’evento sportivo. La reclamante ritiene, comunque, il tenore del rapporto arbitrale un poco esagerato rispetto ad episodi già di per se spiacevoli. Chiede pertanto una riduzione dell’ammenda. L’esame degli atti di gara e lo stesso reclamo non lasciano dubbi circa l’effettivo accadimento dei fatti così come descritti dal D.G. Appare quindi innegabile la responsabilità della società ospitante che doveva comunque predisporre un servizio di sorveglianza idonea a tutelare l’incolumità degli arbitri e dei partecipanti all’evento sportivo. Ne la reclamante offre spiegazioni atte a mitigare in qualche misura la sua responsabilità. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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