COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 177/05-rn. Reclamo Ass. Capalbio Sport. Avverso Squalifica Fino Al 17102005 Dell’allenatore Antonio Carini (C.U. N° 37 Del 1732005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 14/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 177/05-rn. Reclamo Ass. Capalbio Sport. Avverso Squalifica Fino Al 17102005 Dell’allenatore Antonio Carini (C.U. N° 37 Del 1732005) Reclama l’Ass. Capalbio Sport avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:“ A fine gara prima strattonava e poi spingeva il D.G. cercando di allontanarlo. Nel contempo rivolgeva all’arbitro ripetute frasi lesive del proprio prestigio”. La reclamante chiede la riduzione della sanzione contestando la dinamica dell’episodio, afferma infatti che il Larini avendo visto un calciatore discutere col D.G., onde evitare che la discussione potesse degenerare interveniva per allontanare il calciatore, ma così facendo avrebbe, del tutto involontariamente colpito il D.G., senza proferire minaccia alcuna. La reclamante ammette invece che successivamente, avendo cercato il Larini di avere un colloquio con l’arbitro, a causa del rifiuto di quest’ultimo, il Larini stesso avrebbe avuto contegno irriguardoso con aggressione verbale, che la società giustifica dalla tensione accumulata dall’allenatore durante la gara. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento ribadisce quanto già riportato nel rapporto di gara, ed arricchisce la descrizione dei fatti in modo da non lasciare alcun dubbio circa il comportamento dell’allenatore. In particolare conferma l’intervento del Larini volto a riportare la calma fra i giocatori, ma evidenzia il modo inadeguato nell’affrontare la questione, soprattutto in ordine allo strattonamento ed alla spinta al D.G., che a sua volta cercava di riportare la calma, ritenendolo, a suo giudizio, inadeguato alle circostanze. Del resto nemmeno la reclamante nega il contatto, anche se lo definisce involontario, né nega il comportamento successivo del Larini. La C.D. ritiene quindi adeguata la sanzione inflitta dal primo giudice, considerato anche che l’autore riveste la qualifica di allenatore con tutte le responsabilità che sono connesse a tale ruolo. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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