COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 186/05-cr. Reclamo della A.C Montalto avverso dec. Del G.S Regionale. Ammenda pari a 1300,00 € e squalifica del campo per 1 giornata. Squalifica Ottobi Riccardo per 5 gare , Rodi Francesco per 3 gare , fino al 29.04.2005 all’allenatore Barbacci Antonio e per 2 gare ai calciatori Angioletti Alessandro , Cioni Alberto , Fagioli Tomaso e Toniaccini Gianfranco (C.U 44 del 14.04.2005 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 186/05-cr. Reclamo della A.C Montalto avverso dec. Del G.S Regionale. Ammenda pari a 1300,00 € e squalifica del campo per 1 giornata. Squalifica Ottobi Riccardo per 5 gare , Rodi Francesco per 3 gare , fino al 29.04.2005 all’allenatore Barbacci Antonio e per 2 gare ai calciatori Angioletti Alessandro , Cioni Alberto , Fagioli Tomaso e Toniaccini Gianfranco (C.U 44 del 14.04.2005 ) Contro le sanzioni in oggetto indicate , la soc. Montalto presenta rituale ricorso a questa Commissione fornendo una propria versione degli episodi accaduti ed alla luce di questo, chiede un notevole ridimensionamento delle sanzioni assunte in primo grado. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiche’ non sottoscritto. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’ privo, e’ da considerarsi tamquam non esset ,con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile l proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa
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