COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 201/05-cr. Reclamo della U.S Ambra avverso esito gara Poggiola – Ambra del 24.04.2005

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 201/05-cr. Reclamo della U.S Ambra avverso esito gara Poggiola – Ambra del 24.04.2005 Con una nota molto succinta , inviata genericamente alla “ FIGC Comitato Regionale Toscana “ , la U.S Ambra chiedeva un controllo sul Calciatore Maddaloni Vincenzo , schierato dalla soc. Poggiola nel corso del secondo tempo della gara in oggetto indicata , malgrado non tesserato per detto sodalizio, chiedendo nel contempo la vittoria “ a tavolino” Vista la convertibilita’ degli atti ormai consolidata , di cui si e’ avvalsa la segreteria del Comitato , questa Commissione ha ritenuto di poter considerare la missiva un reclamo , l’esame del quale ha messo in evidenza irregolarita’ formali per cui deve essere dichiarato inammissibile. Osserva il collegio , che il gravame , vedendo coinvolta una seconda societa’ , doveva essere contestualmente notificato a quest’ultima dandone prova all’ufficio giudicante. Questo e’ stato omesso violando il disposto di cui all’art. 29 comma 5 C.G.S . Inoltre la sigla , apposta quale firma al reclamo , comparata con quella del censimento depositato e’ da ritenersi inattendibile atteso che la stessa non appare conforme a quella del Presidente della soc. Ambra , unico soggetto legittimato alla sottoscrizione dell’atto reclamo. P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo , ordinando l’incameramento della tassa . Dispone la trasmissione degli atti alla Presidenza del Comitato Regionale perche’ possano essere valutati eventuali provvedimenti di competenza nei confronti della soc. Poggiola.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it