COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 183/05-cr. Reclamo della A.C.F Amaranto , avverso dec. Del G.S Regionale . Esito gara Amaranto – Elba del 06.03.2005 (C.U 37 del 17.03.2005 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 48 del 5/05/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE
183/05-cr. Reclamo della A.C.F Amaranto , avverso dec. Del G.S Regionale . Esito gara Amaranto – Elba del 06.03.2005 (C.U 37 del 17.03.2005 )
Con atto del 13.04.2005 , la soc.A.c.F Amaranto ha inteso impugnare un provvedimento del G.S Regionale reso noto con il C.U 37 del 17.03.2005
Osserva il Collegio come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini
Si ricorda ancora una volta , come i ricorsi in secondo grado , debbano essere proposti entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione del C.U con il quale viene resa nota la decisone che si intende impugnare ( art. 42 comma 5 C.G.S ).
Nel caso di specie , il gravame risulta spedito il 26° giorno dalla pubblicazione.
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo secondo il combinato disposto degli art.li 29 commi 5 e 9 e 42 comma 5 Codice di Giustiza Sportiva . Ordina l’incameramento della tssa versata.
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