COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.V. SCHABS AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. RELATIVA ALL’OMOLOGAZIONE DELLA GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ST. GEORGEN – SCHABS DI CUI AL C.U. N. 36 DI DATA 17.02.2005.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 17/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO S.V. SCHABS AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. RELATIVA ALL’OMOLOGAZIONE
DELLA GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ST. GEORGEN – SCHABS DI CUI AL C.U. N.
36 DI DATA 17.02.2005.
Con corretta procedura, preceduta da opportuna riserva scritta, la società S.V. Schabs aveva invocato
l’intervento della Giustizia Sportiva in merito alla gara del campionato di Eccellenza del giorno 6 febbraio
2005 St. Georgen – Schabs, significando che l’incontro si sarebbe svolto in maniera irregolare sia per le
condizioni del terreno di gioco che per l’inidoneità delle porte ancorchè sostituite che infine per il ritardo
con il quale la gara era iniziata.
41/679
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha
respinto il reclamo, motivando peraltro solo su due ragioni di doglianza.
Avverso tale delibera ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società S.V. Schabs, ribadendo le
proprie doglianze sulla asserita irregolarità della gara, sia per le condizioni del terreno di gioco, che per
l’inadeguatezza delle porte che infine per il ritardo con cui l’incontro era iniziato e chiedendo di
conseguenza in applicazione dell’art. 12 C.G.S. la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara a carico della società St. Georgen.
La Commissione ha proceduto all’audizione dei responsabili delle due società, del direttore di gara e dei
due assistenti del medesimo, nonchè all’acquisizione di fotografie dimesse dalla società reclamante.
Gli Ufficiali di gara hanno confermato la praticabilità del terreno di gioco.
Hanno confermato che la gara era iniziata con un ritardo di 65 minuti, essendosi resa necessaria la
sostituzione delle porte, in quanto di altezza non regolamentare.
Hanno altresì confermato che le porte installate in sostituzione erano perfettamente regolamentari e non
presentavano pericoli di sorta: proprio per tale motivo avevano ritenuto di poter dare inizio alla gara.
Il ricorso va respinto.
La Regola 5 del Regolamento di Giuoco e l’art. 60 delle N.O.I.F. riservano alla esclusiva competenza del
direttore di gara il giudizio sulla praticabilità del terreno di gioco: ogni decisione in tal senso è sottratta
alla competenza della Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 24 comma 3 C.G.S.
Rientra invece nella competenza della Giustizia Sportiva ogni decisione sulla regolarità delle porte, ai
sensi dell’art. 24 comma 6 C.G.S.
Nel caso di specie non sussistono peraltro motivi per ritenere che le porte, una volta sostituite, non
fossero regolamentari.
Le fotografie dimesse dalla stessa società reclamante e le univoche dichiarazioni dei tre Ufficiali di gara
confermano la perfetta regolarità delle porte.
Ai sensi dell’art. 32 comma 4 C.G.S. la Commissione, rilevato che il G.S. non ha provveduto in ordine al
reclamo sulla regolarità della gara per il ritardo con il quale la gara stessa sarebbe iniziata, in parziale
riforma della decisione impugnata delibera nel merito sul punto.
Anche tale doglianza è infondata.
La norma di cui all’art. 54 N.O.I. è infatti male invocata dalla società reclamante, riferendosi
esclusivamente al tempo di attesa per la presentazione in campo delle squadre in divisa da gioco.
Ai sensi della Regola 1 del Regolamento di Giuoco laddove sia presentata riserva all’arbitro circa la
regolarità del terreno di gioco e delle sue particolarità, l’arbitro, una volta constatata la fondatezza dei
rilievi, deve invitare la società ospitante ad eliminare le irregolarità entro un termine che, a sua
discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara.
Nel caso di specie la società ospitante ha sostituito le porte nel termine concesso a propria discrezione
dall’arbitro sicchè la gara ha potuto avere regolarmente inizio ancorchè in ritardo.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Si ordina conseguentemente l’incameramento della relativa tassa.
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