COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°77 del 8/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FOSSATO DI VICO – CALZOLARO DISPUTATA IL 20.03.05 A FOSSATO DI VICO – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “A” – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°70 DEL C.R.U. DEL GIORNO 25.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°77 del 8/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FOSSATO DI VICO - CALZOLARO DISPUTATA IL 20.03.05 A FOSSATO DI VICO – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “A” - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°70 DEL C.R.U. DEL GIORNO 25.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARTELLA ANDREA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava al calciatore Martella Andrea la squalifica per tre gare. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere una riduzione della suddetta sanzione disciplinare. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Visti gli atti in possesso di questa Commissione, sentito a chiarimento l’arbitro della gara, lo stesso confermava integralmente il proprio rapporto e chiariva che a fine gara l’atleta non chiedeva scusa del proprio atteggiamento come invero riportato nel reclamo della società. - Non sussistendo pertanto, elementi idonei all’accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione, il reclamo va respinto. p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla Polisportiva Fossato Calcio e di confermare la squalifica inflitta dal G.S. - Ordina incamerarsi la tassa reclamo
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