COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 10.04.05 AD ELLERA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL C.R.U. DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA ELLERA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 10.04.05 AD ELLERA – CAMPIONATO
DI PROMOZIONE REGIONALE – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL C.R.U. DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Per squalifica inflitta al calciatore Dragona Edmondo per 4 gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava al calciatore Dragona Edmondo la squalifica di 4 gare.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere una riduzione della suddetta sanzione
disciplinare.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- L’audizione dell’arbitro consente di ritenere il fatto connotato di minore gravità rispetto a quanto era dato
leggere dagli atti ufficiali. E’ vero infatti che l’arbitro ed il calciatore venivano da opposte direzioni e si
sono inevitabilmente scontrati.
- Tuttavia i fatti si sono svolti in un unico contesto, l’arbitro non ha provato dolore alcuno ed ha portato a
termine la gara regolarmente.
- Congrua e commisurata ai fatti appare pertanto, a giudizio di questa Commissione, la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S., limitandola a solo due gare di squalifica.
p.q.m.
d e l i b e r a
in accoglimento del reclamo proposto dall’associazione sportiva Ellera di ridurre la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore Dragona Edmondo a due giornate di gara.
- ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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