COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PO’ BANDINO – FICULLESE DISPUTATA IL 06.02.05 A PO’ BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B”.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PO’ BANDINO - FICULLESE DISPUTATA IL 06.02.05 A PO’ BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B”. _ Per posizione irregolare di un calciatore della società Ficullese. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2005, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere l’applicazione delle norme del vigente Codice di Giustizia Sportiva con conseguente vittoria della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - La S.S. Po’ Bandino ha proposto reclamo in quanto, a suo dire, nella gara svoltasi il giorno 06.02.2005 la Ficullese avrebbe fatto giocare con il nome di Fratini Emanuele, numero sette, un altro calciatore; di questo fatto erano certi in quanto, controllando alla fine della gara la lista calciatori in cui era inserito il nome del Fratini, i dirigenti del Po’ Bandino erano certi che il Fratini non avesse giocato. L’Ufficio Indagini, incaricato di inchiesta, ha sentito alcuni tesserati fra cui: - Emanuele Fratini che confermava di aver partecipato alla gara; - Yuri Gobbini, Dirigente del Po’ Bandino, che confermava che quel giorno il Fratini, da lui conosciuto, non aveva partecipato alla gara; - Paolo Fidanza, arbitro della gara, che affermava di non ricordare che il vero Fratini avesse partecipato a quella gara il giorno 06.02.2005. - Osserva la Commissione che non sembrano sufficienti le prove raccolte dall’Ufficio Indagini perché possa affermarsi, al di la di ogni ragionevole dubbio, che quel giorno in luogo del vero Fratini Emanuele, tra le file della Ficullese, avesse giocato persona diversa. - L’arbitro ha affermato di aver effettuato regolare riconoscimento prima dell’inizio della gara e di aver dato le liste ad entrambe le squadre, per cui non si comprende perché la S.S. Po’ Bandino abbia atteso la fine della gara e quando gran parte dei giocatori fossero andati via, per sollevare i dubbi sulla identità del numero sette della Ficullese. - Né convince a pieno il fatto che i Dirigenti del Po’ Bandino, per mera dimenticanza, abbiano controllato le liste solo a fine gara. A ciò si aggiungano le contraddizioni emerse nella descrizione del calciatore che avrebbe partecipato alla gara. - Dinanzi questa Commissione il Presidente del Po’ Bandino affermava che il “vero Fratini”, da lui conosciuto personalmente, “è un ragazzo giovane di media corporatura, con occhi un poco grandi e capelli neri” Tale descrizione non si discosta eccessivamente da quella fornita dall’arbitro che ricorda una persona con carnagione scura, dell’altezza di un metro e settantacinque circa e capelli scuri. Pertanto, ritiene questa Commissione che a fronte dell’atto formale di riconoscimento, operato prima dell’inizio della gara, non possono essere considerati invalidanti gli elementi raccolti e fondati esclusivamente su percezioni e convinzioni manifestatisi in maniera tutt’altro che tempestiva. Il reclamo va pertanto respinto. p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto Società Sportiva Pò Bandino. - ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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