COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PO’ BANDINO – FICULLESE DISPUTATA IL 06.02.05 A PO’ BANDINO – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B”.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PO’ BANDINO - FICULLESE DISPUTATA IL 06.02.05 A PO’ BANDINO – CAMPIONATO
REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “B”.
_ Per posizione irregolare di un calciatore della società Ficullese.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2005, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere l’applicazione delle norme del vigente
Codice di Giustizia Sportiva con conseguente vittoria della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- La S.S. Po’ Bandino ha proposto reclamo in quanto, a suo dire, nella gara svoltasi il giorno 06.02.2005
la Ficullese avrebbe fatto giocare con il nome di Fratini Emanuele, numero sette, un altro calciatore; di
questo fatto erano certi in quanto, controllando alla fine della gara la lista calciatori in cui era inserito il
nome del Fratini, i dirigenti del Po’ Bandino erano certi che il Fratini non avesse giocato. L’Ufficio
Indagini, incaricato di inchiesta, ha sentito alcuni tesserati fra cui:
- Emanuele Fratini che confermava di aver partecipato alla gara;
- Yuri Gobbini, Dirigente del Po’ Bandino, che confermava che quel giorno il Fratini, da lui conosciuto,
non aveva partecipato alla gara;
- Paolo Fidanza, arbitro della gara, che affermava di non ricordare che il vero Fratini avesse partecipato a quella gara il giorno 06.02.2005.
- Osserva la Commissione che non sembrano sufficienti le prove raccolte dall’Ufficio Indagini perché
possa affermarsi, al di la di ogni ragionevole dubbio, che quel giorno in luogo del vero Fratini Emanuele,
tra le file della Ficullese, avesse giocato persona diversa.
- L’arbitro ha affermato di aver effettuato regolare riconoscimento prima dell’inizio della gara e di aver
dato le liste ad entrambe le squadre, per cui non si comprende perché la S.S. Po’ Bandino abbia atteso
la fine della gara e quando gran parte dei giocatori fossero andati via, per sollevare i dubbi sulla identità
del numero sette della Ficullese.
- Né convince a pieno il fatto che i Dirigenti del Po’ Bandino, per mera dimenticanza, abbiano controllato
le liste solo a fine gara. A ciò si aggiungano le contraddizioni emerse nella descrizione del calciatore
che avrebbe partecipato alla gara.
- Dinanzi questa Commissione il Presidente del Po’ Bandino affermava che il “vero Fratini”, da lui
conosciuto personalmente, “è un ragazzo giovane di media corporatura, con occhi un poco grandi e
capelli neri” Tale descrizione non si discosta eccessivamente da quella fornita dall’arbitro che ricorda
una persona con carnagione scura, dell’altezza di un metro e settantacinque circa e capelli scuri.
Pertanto, ritiene questa Commissione che a fronte dell’atto formale di riconoscimento, operato prima
dell’inizio della gara, non possono essere considerati invalidanti gli elementi raccolti e fondati
esclusivamente su percezioni e convinzioni manifestatisi in maniera tutt’altro che tempestiva. Il reclamo
va pertanto respinto.
p.q.m.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto Società Sportiva Pò Bandino.
- ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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