COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°88 del 6/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C.A. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE S.MARIA TIBERINA – TRESTINA DISPUTATA IL 09.04.05 A MONTE S.MARIA TIBERINA – CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI – GIRONE “B” – AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DI CUI SOPRA PUBBLICATO CON C.U. N.°37 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°88 del 6/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C.A. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE S.MARIA TIBERINA - TRESTINA DISPUTATA IL 09.04.05 A MONTE S.MARIA TIBERINA – CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI – GIRONE “B” - AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DI CUI SOPRA PUBBLICATO CON C.U. N.°37 DEL COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA _ PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE MANCINI MORENO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.05.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava il risultato acquisito in campo. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere la non omologazione del risultato della gara di cui sopra. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dall’esame degli atti emerge con assoluta certezza che il calciatore Mancini Moreno non risulta tesserato per la stagione 2004/2005, in qualità di allenatore per nessuna società affiliata al C.R.U. . - Daltraparte la società reclamante non è stata in grado di indicarne una, limitandosi ad una generica ed indimostrata attività di allenatore svolta dal Mancini. - Per tale motivo, secondo un pacifico orientamento di questa Commissione si ritiene di dover respingere il reclamo proposto, con ogni conseguenza ulteriore. p.q.m. d e l i b e r a respinge il reclamo proposto dalla F.C.A. Trestina . - Ordina incamerarsi la tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it