COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Ten. Titi Consiglio Terrasini – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 258/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico: Ten. Titi Consiglio Terrasini – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 258/A
Con nota del 12.4.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere la stessa, in occasione della gara Ten. Titi Consiglio Terrasini/Mamertina del 3.4.2005, ceduto , quale incasso coattivo, l’assegno bancario tratto su Banca Carige n° 222596554-11 di Euro 5.000,00, dopo averlo alterato nella data e nell’importo in cifre e a lettere attraverso l’uso del “bianchetto”, in quanto già negoziato in precedenza;
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 19.4.2005 celebratosi nella contumacia delle deferita che, fra l’altro, non ha ritenuto neanche di inviare memorie difensive; acquisito il titolo in originale agli atti in giudizio, si osserva che il deferimento si appalesa fondato;
Infatti, esaminato il titolo di credito, questo si appalesa alterato, attraverso l’uso del bianchetto (tra l’altro in maniera grossolana) sia nell’importo in cifre ed in lettere, sia nella data;
Ciò lascia intendere una sua manomissione volontaria da parte della Società odierna deferita, la quale non ha ritenuto, ad oggi, né di sanare la propria posizione debitoria, né la propria estraneità e/o buona fede dall’alterazione del titolo in argomento;
Tanto basta a questa Decidente per dichiarare la responsabilità delle deferita per il fatto ascrittole, che si appalesa molto grave attesa la “voluntas” cosciente mostrata dalla Società di sottrarsi rectius, aggirare, un obbligo imposto dal Comitato Regionale Sicilia, anche a costo di porre in essere comportamenti che potrebbero assumere rilievi di carattere penalistico;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento del deferimento come sopra proposto di infliggere alla Società Ten. Titi Consiglio Terrasini l’ammenda di Euro 2.000,00; di inibire il presidente pro tempore della Società deferita a tutto il 31.12.2005;
di diffidare la deferita a regolarizzare la relativa posizione debitori nel termine perentorio di giorni dieci dalle pubblicazione del provvedimento; di inviare il presente provvedimento al Presidente del C.R.S. per quanto di Sua competenza circa la eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo affinché valuti la fattispecie oggetto del presente procedimento;
Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 20/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Ten. Titi Consiglio Terrasini – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 258/A"