COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 28 Aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento del Signor NARDINI Giorgio e della Società CAMERANESE da parte della Procura Federale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 28 Aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento del Signor NARDINI Giorgio e della Società CAMERANESE da parte della Procura Federale
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il signor NARDINI Giorgio e la Società CAMERANESE per rispondere:
il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver posto in essere i comportamenti descritti nella parte motiva: “Il Procuratore Federale, esaminati gli atti relativi alla denuncia sporta dal signor Luigi DOTTA in merito alla richiesta di denaro avanzata dalla Società A.C. CAMERANESE per concedere lo svincolo al proprio figlio Federico; rilevato preliminarmente, sulla base di quanto accertato dell’Ufficio Indagini che, in data antecedente, il Presidente dell’A.C. CAMERANESE, signor Giorgio NARDINI, ha concesso lo svincolo ad altro calciatore tesserato per la suddetta Società, tale Paolo VALESANO, solo dopo il versamento della somma di € 3.500/00 da parte del genitore del calciatore, dazione di denaro motivata quale donazione da parte dello stesso genitore; rilevato che il signor Giorgio NARDINI, interrogato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, ha dichiarato che lo svincolo al calciatore Federico DOTTA non era stato concesso “perché non c’era alcun motivo regolamentare per concederglielo” mentre lo stesso NARDINI, interrogato dalla Guardia di Finanza in relazione a procedimento penale, dichiarava “se il signor DOTTA Luigi avesse manifestato l’intenzione di accordarsi con la Società con le stesse modalità del signor VALESANO Ugo, non ci sarebbero stati ulteriori ostacoli al passaggio del giocatore all’U.P. BRAGNO. Questa ovviamente è una affermazione ipotetica in quanto in realtà non è stato possibile alcun accordo”; ritenuto che i fatti succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ascrivibile al signor Giorgio NARDINI, Presidente della Società A.C. CAMERANESE, nonché, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 , del C.G.S., ascrivibile alla società A.C. CAMERANESE”;
La società A.C. CAMERANESE della violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S., per responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
All’udienza del 15/4/2005 è comparsa avanti la Commissione Disciplinare composta da Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Flavio Campagna, Avv. Paolo Pavarini, Avv. Ezio Scaramozzino (Componenti) il signor NARDINI Giorgio in proprio e quale Presidente della Società A.C. CAMARANESE.
La Procura Federale rappresentata dall’Avv. Maurizio Goria svolgeva la relazione sui fatti e richiedeva applicarsi la sanzione dell’inibizione per il signor NARDINI Giorgio di mesi 8 e l’ammenda per la Società A.C. CAMERANESE di € 200/00.
Giova preliminarmente evidenziare che dalla formulazione del capo di incolpazione proposto dalla Procura Federale non è dato comprendere con esattezza quale condotta sia specificatamente contestata al NARDINI.
In particolare le ipotesi formulabili dal generico e fumoso capo di incolpazione sono 3:
0) 1) Aver ricevuto denaro per lo svincolo del giocatore Paolo VALESANO;
2) 2) Aver chiesto del denaro per lo svincolo per giocatore Federico DOTTA;
3) 3) Insincerità delle sue dichiarazioni rese in maniera difforme alla Guardia di Finanza ed all’Ufficio Indagini Federali.
L’encomiabile sforzo argomentativo svolto dal Sostituto Procuratore Federale teso a dimostrare che la contestazione faceva riferimento ad un condotta in generale non contribuiva alla necessaria chiarezza per evidente mancanza dei presupposti istruttori, nonché di una puntuale contestazione della condotta e del fatto.
La vicenda trae origine da numerosi esposti presentati dal signor DOTTA Luigi al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della LND, nei quali il medesimo si doleva del comportamento tenuto dalla Società “Associazione Calcio Cameranese” nei confronti del proprio figlio Federico.
In tali scritti il DOTTA lamentava la mancata concessione al proprio figlio dello “svincolo definitivo”, deplorando il mancato rispetto di un accordo sottoscritto in data 6/8/2001, ed evidenziando (per quanto in questa sede maggiormente rileva) che la Società CAMERANESE avrebbe subordinato il rilascio dello svincolo dalla dazione di una somma di denaro.
Unitamente agli esposti presentati agli organi federali, il DOTTA presentava poi un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì, per i reati di cui agli artt. 56 e 629 codice penale.
Con nota in data 4/3/2004 il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della LND inviava la pratica alla Procura Federale, la quale, con nota 12/3/2004 a firma del Procuratore, trasmetteva tutta la documentazione all’Ufficio Indagini.
In via preliminare deve essere rilevato che ai sensi delle vigenti norme federali non è prevista la possibilità di alcuna contrattazione commerciale in relazione allo svincolo o al trasferimento di un calciatore non professionista ad altra squadra associata alla LND.
Il giocatore non professionista, pertanto, avendo sottoscritto un vincolo pluriennale è di fatto legato alla Società di appartenenza fino (almeno all’epoca dei fatti oggetto di indagini) al verificarsi delle seguenti casistiche di scioglimento del vincolo: decadenza al compimento del 25° anno di età; morosità della squadra; rinuncia da parte della società; svincolo per accordo, inattività del giocatore; inattività per rinunzia od esclusione del campionato della società: cambiamento di residenza del calciatore; esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di professionista.
Lo svincolo del calciatore non professionista, pertanto, in quanto subordinato alla realizzazione di una delle casistiche sopra evidenziate, non può essere diversamente ottenuto.
Esaminando il merito dei fatti occorre sottolineare che, a questa Commissione, sono stati trasmessi gli atti compiuti dall’Ufficio Indagini che si concretizzano in un unico atto: l’interrogatorio del signor NARDINI Giorgio.
Per il resto l’inquirente Federale si è rimesso all’indagine svolta dalla Guardia di Finanza su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì che procedeva per il reato di tentata estorsione.
Alla luce di ciò deve essere individuata quale documentazione sia meritevole di essere utilizzata da questa Commissione atteso che il signor NARDINI nel procedimento penale assumeva, di fatto, la qualifica giuridica di persona sottoposta alle indagini.
Di conseguenza non può avere valenza alcuna quanto dichiarato dal signor NARDINI nel procedimento penale atteso che tale interrogatorio è giuridicamente nullo poiché posto in essere nella totale violazione delle garanzie difensive.
Non così invece per i numerosi testimoni, tutti ex calciatori della A.C. CAMERANESE, che avevano l’obbligo di verità.
Tutti i testimoni sentiti dalla Guardia di Finanza, nel procedimento penale hanno escluso qualsiasi richiesta di denaro, da parte della CAMERANESE, diretta o indiretta per il trasferimento di Società o concessione dello svincolo.
Solo il teste Ugo VALESANO, genitore del giocatore Paolo, riferisce di avere volontariamente donato 3.500/00 € alla società CAMERANESE “come riconoscenza per la preparazione ricevuta e per avere favorito il trasferimento ottenendo che in futuro mio figlio potesse tornare alla CAMERANESE”.
L’assunto accusatorio che, nella citata donazione, non è individuabile lo spirito di liberalità è assolutamente privo di supporto probatorio non avendo la Procura fornito alcuna prova al riguardo.
L’interpretazione accusatoria verrebbe inoltre a generare, in futuro, gravissimi rischi per quella Società che accetti dei donativi di riconoscenza da parte dei giocatori trasferiti o che, per qualsivoglia motivo, interrompano il rapporto con la Società.
Alla luce di quanto sopra il primo punto della possibile accusa e cioè di avere ottenuto, ovvero, preteso del denaro per la cessione di Paolo VALESANO non è supportato da prove serie e concrete idonee a sostenere una pronuncia di colpevolezza.
Anche il secondo punto e cioè di avere chiesto denaro per concedere lo svincolo a Federico DOTTA è privo di supporto probatorio. Al di là della congerie di affermazioni, contenute nello spropositato numero di esposti effettuati a quasi tutte le Autorità della Repubblica, effettuate dal padre del DOTTA non v’è nulla agli atti che supporti la tesi accusatoria.
La credibilità del DOTTA papà è gravemente minata dal fatto che costui ha dimostrato di essere pronto ad usare ogni mezzo, anche superando i requisiti di liceità, pur di ottenere per il suo figliolo ciò che il diritto sportivo non gli consentiva di ottenere: lo svincolo dalla Società CAMERANESE.
Peraltro le sue affermazioni sono smentite da tutti i numerosissimi testimoni sentiti dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica.
Né può valere come argomento probatorio, come invece sostiene la Procura Federale, la diversità di versione fornita dal NARDINI all’Ufficio Indagini ed alla Guardia di Finanza atteso che tale ultima dichiarazione per i vizi sopra evidenziati è assolutamente inutilizzabile e pertanto non è valutabile la difformità delle due versioni.
Da quanto sopra esposto discende l’assoluzione del signor NARDINI dai fatti a lui contestati poiché insussistenti. Da ciò discende, come logica conseguenza, il proscioglimento dell’accusa morra alla Società per responsabilità diretta.
La Commissione Disciplinare pertanto assolve il signor Giorgio NARDINI e la Società A.C. CAMERANESE perché il fatto non sussiste.
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