COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89 del 22/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDO CORBO, DELLA SOCIETA’ A.S. CERTOSA E DEL SUO PRESIDENTE GIUSEPPE QUATELA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89 del 22/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDO CORBO, DELLA SOCIETA’ A.S. CERTOSA E DEL SUO PRESIDENTE GIUSEPPE QUATELA La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del calciatore CORBO RICCARDO per violazione dell’art. 8 comma 2 del C.G.S. della società A.S. CERTOSA ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. e del suo Presidente Sig. QUATELA GIUSEPPE ex art. 2 comma 1 C.G.S., per essere stata presentata richiesta di tesseramento che appariva tra l’altro sottoscritta anche dalla madre del calciatore minorenne suindicato; firma che veniva disconosciuta dalla stessa, Sig.ra ROSSELLA GIOFFREDI, la quale poi chiedeva l’annullamento del tesseramento che veniva regolarmente annullato ai competenti Organi. L’atto di deferimento veniva notificato agli incolpati che, però, non comparivano alla riunione del 31.3.2005. Dagli atti si rinviene memoria inviata dal Presidente dell’A.S. CERTOSA il quale osserva che l’apocrifia della firma avrebbe dovuto essere accertata da esperito perito calligrafico e non da persone che non possono vantare particolare competenza e perizia nella suddetta materia. Osserva altresì il Sig. QUATELA che il soggetto raggirato, nel caso, è proprio l’A.S. CERTOSA presso la quale il giovane CORBO ha svolto attività calcistica per più di un anno, partecipando anche al ritiro nella località di Roccaraso. Tali fatti e circostanze non potevano essere ignorate dai genitori dello stesso calciatore. Va tuttavia evidenziato che alla luce delle risultanze documentali acquisite in atti, la responsabilità del calciatore nella violazione ascritta appare dimostrata, in quanto ha sottoscritto la richiesta di tesseramento tacendo che la firma apposta sulla richiesta stessa non era della propria madre ma di persona diversa. Altrettanto responsabili si appalesano la Società ed il suo Presidente che hanno concorso alla formazione del documento affetto da irregolarità insanabile. Pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA di squalificare il calciatore CORBO RICCARDO per mesi tre, di comminare alla Società A.S. CERTOSA l’ammenda di Euro 75,00 ed al suo Presidente QUATELA GIUSEPPE l’ammonizione ex art. 14 lett. a C.G.S.
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