COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005 Decisione della Commissione Tesseramenti RECLAMO DELLA F.C. SEGRATESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITA’ CONCESSO DAL C.R. LOMBARDIA AL CALCIATORE MOIO ANTONIO AI SENSI DELL’ART.109 N.O.I.F.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005
Decisione della Commissione Tesseramenti
RECLAMO DELLA F.C. SEGRATESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITA' CONCESSO DAL C.R. LOMBARDIA AL CALCIATORE MOIO ANTONIO AI SENSI DELL'ART.109 N.O.I.F.
Con reclamo presentato in data 06.07.2004, la F.C. SEGRATESE adiva la Commissione Tesseramenti per ottenere l'annullamento del provvedimento di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. pronunciato dal C.R. LOMBARDIA in favore del calciatore MOIO Antonio, nato a Napoli in data 08.02.1982, tesserato con il numero di matricola 3200773.
La società sosteneva in sede di reclamo alla Commissione Tesseramenti che il provvedimento di svincolo adottato dal C.R. LOMBARDIA in data 1 luglio 2004 risultava errato in quanto la raccomandata con ricevuta di ritorno del calciatore con la quale lo stesso richiedeva lo svincolo non fu mai notificata presso la sede sociale a causa dell'erronea indicazione, da parte del calciatore ricorrente, dell'indirizzo della società che, alla data della presentazione della domanda di svincolo., non era in Segrate c/o New Master in via Gramsci n. 45 ma sempre in Segrate presso la casella postale n. 139. Sostiene quindi la Società reclamante che, nonostante la corretta procedura adottata dalla stessa per l'adeguata pubblicità della variazione della sede sociale, l'erronea indicazione dell'indirizzo sociale nella istanza di svincolo del calciatore MOIO Antonio non aveva permesso alla stessa di ricevere correttamente l'istanza né consentito di conseguenza la propria giusta difesa in sede di contraddittorio innanzi all'Ufficio tesseramenti del C.R.Lombardia.
La motivazione della concessione del provvedimento di svincolo in favore del calciatore MOIO Antonio adottato dal C.R.LOMBARDIA infatti, così come risulta agli atti dalla documentazione trasmessa alla Commissione Tesseramenti dal medesimo C.R., va ricercata nella mancata presenza in quella sede di alcuna documentazione in opposizione da parte della F.C. SEGRATESE a dimostrazione della legittimità del mantenimento del vincolo con il calciatore.
In considerazione della nota dell' 11 ottobre 2004 con la quale il C.R.LOMBARDIA comunicava la propria impossibilità a fornire la documentazione relativa al tesseramento del calciatore, la Commissione Tesseramenti, con ordinanza del 20 ottobre 2004, disponeva un accertamento presso il Comitato Regionale Lombardia L.N.D. al fine di reperire il foglio di censimento relativo alla F.C. SEGRATESE per la stagione sportiva 2003/2004 ed accertare l'esatto domicilio del calciatore MOIO Antonio.
In data 8 novembre 2004 un componente della Commissione Tesseramenti si recava presso la sede del C.R.Lombardia sita in Lambrate (Milano) per ascoltare il Presidente della F.C. SEGRATESE sig. Vito De Pinto ed accertare documentalmente la correttezza della procedura attivata dalla Società al fine di notificare la variazione della sede sociale, nonché per accertare, tra la documentazione presente nel Comitato, l'esatto indirizzo del calciatore MOIO Antonio anche in considerazione del fatto che gli indirizzi forniti dallo stesso calciatore in sede di istanza di svincolo (via Lope de Vega n. 56 - Milano) ed alla Società in sede di tesseramento, non risultano coincidenti. Infatti la corrispondenza della stessa società nonché della segreteria della Commissione Tesseramenti inviata in via Ovada n. 1 - Milano è tornata al mittente con la motivazione “non curato ritiro” mentre l'indirizzo indicato dal calciatore in sede di istanza di svincolo non risulta in alcun atto ufficiale né della Società né dell'ufficio tesseramenti del C.R.Lombardia.
Il reclamo è fondato e va accolto.
Rileva infatti la Commissione Tesseramenti che, con riferimento al provvedimento adottato dal C.R.LOMBARDIA nel corso del giudizio di 1° grado, lo stesso è da considerarsi illegittimo in quanto la F.C. SEGRATESE non ha mai ricevuto nei termini l’istanza di svincolo del calciatore in quanto notificato presso un indirizzo non corretto mentre dagli atti in possesso del C.R.Lombardia e verificati dalla Commissione Tesseramenti in sede di accertamento, è risultata esatta la procedura attivata dalla stessa Società per notificare la variazione dell'indirizzo della sede sociale. Anche la forma della pubblicità della suddetta variazione della sede sociale è risultata corretta in quanto il C.R.Lombardia ha correttamente pubblicato sul C.U. n. 32/04 del 25/03/2004 la suddetta variazione.
In ogni caso il mancato ricevimento nei termini dell'istanza di svincolo del calciatore MOIO Antonio da parte della F.C.SEGRATESE è assorbente di ogni ulteriore motivazione in quanto non è risultato correttamente instaurato il contraddittorio in sede di giudizio di 1° grado, così come previsto dall'art. 109, comma 2, ultimo capoverso delle N.O.I.F. precludendo altresì la possibilità alla stessa Società di proporre opposizione entro gli otto giorni dal ricevimento dell'istanza di svincolo.
All'accoglimento del reclamo consegue la restituzione della relativa tassa alla ricorrente.
P.Q.M.
la Commissione Tesseramenti, visti gli artt. 43 e 44 C.G.S. e l'art. 109 n. 2 e 3 delle N.O.I.F. accoglie il reclamo di cui in epigrafe, annulla il provvedimento di svincolo del calciatore MOIO Antonio dalla società F.C. SEGRATESE, dispone la restituzione della tassa reclamo e manda alla Segreteria Federale per gli adempimenti di competenza.
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