COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Commissione tesseramenti RECLAMO DEI SIGNORI NAVA CLAUDIO E NAVA MARCO ONDE OTTENERE DECLARATORIA DI NULLITA’ DEL TESSERAMENTO DELL’ALLORA MINORE NAVA MARCO IN FAVORE DI UNIONE SPORTIVA PONTE SAN PIETRO SRL.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 03/03/2005 Commissione tesseramenti RECLAMO DEI SIGNORI NAVA CLAUDIO E NAVA MARCO ONDE OTTENERE DECLARATORIA DI NULLITA' DEL TESSERAMENTO DELL'ALLORA MINORE NAVA MARCO IN FAVORE DI UNIONE SPORTIVA PONTE SAN PIETRO SRL. Il Sig. Claudio Nava ha proposto reclamo, con atto 16.11.2004, per ottenere l'annullamento del tesseramento del figlio Marco (nato il 19.2.1985, minore all'atto della sottoscrizione) a favore dell'Unione Sportiva Ponte San Pietro in qualità di “giovane dilettante” (richiesta n. 135678 datata 24.1.2000) negando di averlo sottoscritto ed eccependo quindi l'apocrifia della firma. Il figlio Marco, maggiorenne all'atto della proposizione del reclamo, lo ha supportato e fatto proprio, appositamente sottoscrivendolo. Ciò posto, non può non rilevarsi, prioritariamente, che la legittimazione e l'interesse ad agire, in favore del Sig. Claudio Nava, debbono ritenersi venuti meno in dipendenza del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, divenuto così titolare di unico, autonomo diritto ad eccepire la regolarità del suo tesseramento sotto qualsivoglia profilo e per qualunque motivo. La circostanza esime dall'affrontare la problematica della perenzione o meno (in capo al sig. Nava Claudio) della possibilità di agire per eventuale decorso del termine, e della applicabilità alla materia de qua della normativa collegata ai termini prescrizionali previsti dall'art. 18 C.G.S. e successivi relativi. E' sicuramente incontestabile che il Sig. Marco Nava, raggiunta la maggiore età il 19.2.2003, fosse legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del predetto tesseramento. La doglianza è in particolare riferita alla apocrifia della firma di uno degli esercenti la potestà genitoriale (nella specie il padre). A tal proposito deve rilevarsi che può decisamente escludersi che la firma apposta come “Nava Claudio”, in calce alla richiesta di tesseramento n. 135678 datata 24.1.2000, sia riferibile al medesimo. Questo ben risulta dall'esame sinottico con le strutture offerte in comparazione, di epoca non sospetta e di totale affidabilità per i particolari contesti nei quali vennero rese. Si evidenzia una totale divergenza sia riguardo all'altezza che ai punti ed alle modalità di attacco-stacco delle lettere, sia riguardo al grado di inclinazione degli assi letterali. Stili di tracciamento e segni sostanziali caratterizzanti possono dirsi, ictu oculi, assolutamente diversi. Per il che, senza ombra di dubbio e senza necessità di ulteriori indagini, può ritenersi apocrifa la sottoscrizione “Nava Claudio”. La richiesta di tesseramento del calciatore Marco Nava a favore della U.S. Ponte San Pietro (n. 135678 del 24.1.2000) deve essere così dichiarata nulla. L'acclarato falso è riferibile ad epoca non successiva al 24.1.2000, e quindi l'infrazione si è perfezionata nel contesto della stagione sportiva 1999/2000: i responsabili non possono più essere chiamati a risponderne, per il chiaro disposto dell'art. 18 C.G.S. in materia di prescrizione. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Nava Claudio, per carenza di interesse ad agire e, in accoglimento del reclamo come proposto da Marco Nava, dichiara nulla la richiesta di tesseramento alla FIGC n. 135678, datata 24.1.2000, del sunnominato Marco Nava a favore della Unione Sportiva Ponte San Pietro. Visto l'art. 18 punti 1 e 2 C.G.S. in materia di prescrizione delle infrazioni di carattere disciplinare soprassiede da qualunque deferimento. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e dispone per la restituzione della versata tassa.
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